Il quadro RW 2022 per il 2021: particolarità e stranezze
di Ennio VialIl quadro RW 2022 per il 2021 non presenta elementi di novità rispetto all’anno precedente nel senso che il modello e le istruzioni non hanno subito variazioni. È però sempre interessante segnalare alcune particolarità e stranezze connesse alla compilazione.
La casella 1, relativa al codice titolo di possesso, deve sempre essere compilata se è presente un altro rigo del quadro.
Nel modello PF, i codici vanno da 1 a 4 e rappresentano il caso della proprietà, dell’usufrutto, della nuda proprietà e delle altre casistiche residuali quali il beneficiario del trust o il titolare di altro diritto reale.
La compilazione potrebbe riguardare altresì il caso del delegato nel conto corrente di cui altri sono titolari.
Solamente il modello Enti non commerciali prevede un codice 5 denominato trust. Il significato di questo codice appare di difficile interpretazione atteso che lo stesso non può riguardare il caso del titolare effettivo del trust che viene ricompreso nel codice 4 e nemmeno il caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione sia un trust, atteso che l’informazione si desume dal frontespizio della dichiarazione.
Il cuore del quadro RW è rappresentato dalla colonna 8 relativa alla giacenza finale dell’investimento detenuto all’estero. Solo nelle istruzioni al modello delle persone fisiche si legge che per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza e si fa rinvio alle istruzioni della colonna 11 relativa all’Ivafe.
La differenza discende dal fatto che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’Ivafe sui conti correnti, che peraltro è dovuta nella misura di 100 euro e non di 34 euro, prescinde dall’ammontare della giacenza media del conto corrente.
Tale considerazione discende dalla similitudine tra Ivafe e imposta di bollo. La nota 3-bis all’articolo 13 della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, così come modificata dall’articolo 19, comma 2, D.L. 201/2011, infatti, prevede che “se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000”. Nessuna giacenza media, invece, rileverebbe per gli altri soggetti.
Invero, le specifiche tecniche non risultano coerenti in quanto prevedono l’Ivafe di 100 euro solo se il valore della colonna 8 supera i 5.000 euro.
In tutti i modelli è previsto che se è barrata la casella RW20 relativa al “solo monitoraggio” non devono essere presenti i campi da RW9 a RW19, eccezion fatta per la colonna RW18, necessaria alla indicazione se l’investimento ha generato un reddito imponibile nell’esercizio.
In questo modo non è possibile compilare la colonna 10 dei giorni o la colonna 12 dei mesi.
Si tratta di un approccio coerente in quanto le patrimoniali estere non sono dovute; tuttavia, soprattutto in ipotesi di ravvedimento operoso, non si riesce a segnalare la durata della detenzione dell’investimento e pertanto la sanzione versata con il codice 8911 non risulta essere esattamente pari al 3% o al 6% della colonna 8, opportunamente ridotti a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.
Una osservazione va, infine, fatta in relazione a quella che potremmo definire l’area delazione, ossia le colonne dalla 22 alla 24, che il modello raggruppa sotto la dicitura: Codice fiscale altri cointestatari.
Le istruzioni precisano che nelle colonne 22 e 23 vanno inseriti i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. La colonna 24, infine, va barrata nel caso i cointestatari siano più di due.
Si potrebbe ritenere che le stesse riguardino solamente il caso dei cointestatari, tuttavia le istruzioni alla casella 22 e 23 sembrano avere una portata più ampia.
La compilazione sembrerebbe dovuta da tutti coloro che a vario titolo devono compilare il quadro in relazione all’investimento. Potrebbe essere ad esempio il caso del nudo proprietario che segnala l’usufruttuario, o viceversa, il caso del delegato che segnala i titolari, o viceversa. Potrebbe essere, infine, il caso del titolare effettivo del trust che segnala gli altri titolari effettivi del medesimo trust.