Il quadro RW del beneficiario del trust che non sia titolare effettivo
di Ennio VialVita Pozzi
Esistono ancora perplessità sulla compilazione del quadro RW in ipotesi di trust.
I dubbi riguardano soprattutto quando la segnalazione deve essere fatta dal beneficiario e non tanto quando il monitoraggio competa al trust stesso, atteso che l’adempimento è ormai consolidato da anni.
Il primo problema è quello di valutare in quale delle tre ipotesi di titolare effettivo ricada la fattispecie oggetto di analisi.
Come illustrato nella C.M. 38/E/2013, le ipotesi che interessano il trust sono 3:
- esistono uno o più beneficiari dei beni in trust (non rileva il reddito) per una quota di almeno il 25% del patrimonio;
- i beneficiari sono individuati solo per categoria;
- i beneficiari non ci sono e si considera il trustee.
L’Agenzia ha chiarito come il beneficiario del trust sia tenuto alla segnalazione degli investimenti nel quadro RW solo nella prima ipotesi.
Infatti, affrontando l’ipotesi della categoria dei beneficiari, viene precisato che non è pertinente al monitoraggio il criterio utilizzato ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio per individuare il “titolare effettivo” nel caso in cui i beneficiari dell’entità non siano ancora determinati.
In tal caso, l’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2), dell’allegato tecnico al decreto legislativo n. 231 del 2007, specifica che per “titolare effettivo” si intende la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica. Considerato che la dizione “categoria di persone” non consente di individuare puntualmente un soggetto tenuto all’obbligo di monitoraggio, il quadro RW deve essere compilato dall’entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti. In tale ipotesi la segnalazione è posta in essere dal Trust se qualificato come ente non commerciale fiscalmente residente in Italia.
Nell’ultima ipotesi, ovviamente, i beneficiari non effettuano la segnalazione.
Pertanto, l’unico caso in cui il beneficiario deve segnalare l’investimento è quello in cui il patrimonio del trust (o parte di esso) sia a lui direttamente riferibile ossia ha il diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione dello stesso.
La questione merita tuttavia alcune precisazioni.
Innanzitutto, la circolare prevede una eccezione in ipotesi di trust non residenti.
Un passaggio, infatti, evidenzia che “il beneficiario di un trust estero che non è “titolare effettivo” deve indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile”.
La ratio di tale previsione risiede nel fatto che il trust, non essendo residente, non potrebbe effettuare personalmente quella segnalazione che il beneficiario, non essendo titolare effettivo, non sarebbe tenuto ad effettuare.
Viene quindi operata una distinzione tra trust residenti e non residenti.
Se il trust è residente la segnalazione viene fatta dal titolare effettivo e, limitatamente al patrimonio residuo, dal trust stesso. Se invece il trust non è residente, egli per forza di cose non potrà segnalare gli investimenti nel quadro RW. L’adempimento spetterà ai titolari effettivi e, in base all’indicazione contenuta nella circolare, anche ai soggetti che non sono titolari effettivi.
E’ fuori discussione che la segnalazione da parte di questi ultimi richiede comunque la sussistenza di un diritto alla percezione dei beni del trust, per cui l’adempimento non può essere richiesto alla generalità dei beneficiari attuali individuati solamente per categoria.
In tal senso depone non solo il buon senso, ma anche il fatto che la C.M. 38/E/2013 individua l’adempimento in capo al soggetto non titolare effettivo prima di segnalare l’esclusione in ipotesi di beneficiari individuati meramente per categoria.
Ciò detto ci si deve chiedere che differenza sussista tra la segnalazione fatta dal titolare effettivo e quella posta in essere dal soggetto che non lo è.
A parte l’evidente diversa partecipazione al patrimonio del trust, la differenza risiede nell’obbligo di conservare un prospetto di tutte le attività di cui risulta titolare effettivo.
Infatti, le istruzioni al quadro RW chiariscono che per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.
E’ evidente che se il beneficiario, pur avendo un diritto alla attribuzione dei beni, non ha una quota del 25% non sarà titolare effettivo e non sarà tenuto quindi a conservare questo prospetto.
Si ricordi, infine, che un soggetto potrebbe essere titolare effettivo anche con una partecipazione modesta in quanto si deve considerare anche la percentuale detenuta ai familiari indicati nell’articolo 5, comma 5, del Tuir (ipotesi tutt’altro che infrequente in caso di trust).