13 Settembre 2022

Il quadro RW delle società semplici

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

L’adempimento del monitoraggio fiscale spetta non solo alle persone fisiche ma anche alle società semplici e agli enti non commerciali, ovviamente a condizione che siano fiscalmente residenti in Italia.

Per la prossima scadenza di invio della dichiarazione entro il 30.11.2022, l’anno in cui deve essere valutata la residenza è il 2021, ossia l’annualità oggetto di monitoraggio fiscale.

Le regole per la compilazione del quadro RW delle società semplici sono sostanzialmente le stesse applicabili al caso delle persone fisiche, ma non mancano alcune differenze, seppure in molti casi marginali.

Il quadro RW è di seguito riportato.

Emerge al primo colpo d’occhio l’assenza della colonna 16 relativa alla detrazione per abitazione principale. La compilazione della casella, invero, rara per le persone fisiche, non potrà intervenire per le società semplici.

La colonna 2 è riservata esclusivamente al caso del titolare effettivo.

Se la società semplice è titolare effettivo, la colonna va barrata. A differenza delle persone fisiche non è considerato il caso in cui la società sia delegata nel conto. Si ritiene, ad ogni buon conto, che quanto meno per ragioni prudenziali, il quadro RW vada compilato anche in questo caso.

Tornando alla questione della titolarità effettiva, ricordiamo come i due casi più frequenti in cui la stessa può intervenire sono quello del trust e della società estera.

Che la società semplice possa essere titolare effettivo di un trust è sicuramente possibile (si veda il codice 4 della colonna 1), ma si tratta di una casistica statisticamente alquanto rara.

L’ipotesi più frequente, pertanto, sarà quella in cui la società semplice detiene oltre il 25% dei diritti di voto di una società estera. In questo caso, oltre a barrare la colonna 2, si dovrà indicare la quota nella colonna 19 ed il codice fiscale della società estera nella colonna 21.

Dalle istruzioni della colonna 8 relativa al valore finale sembra di desumersi che per i conti correnti rileva il valore finale e non la giacenza media.

Si tratta di un aspetto assolutamente coerente con il fatto che l’Ivafe – dovuta nella misura fissa di 100 euro e non di 34 euro – è dovuta a prescindere dalla giacenza media. Stranamente, tuttavia, le istruzioni alla colonna 11 relativa all’Ivafe propongono i conteggi della giacenza media presenti nel modello delle Persone fisiche.

Una differenza, invece, di una certa rilevanza, quanto meno per i soggetti abbienti, attiene al fatto che la società semplice, a differenza delle persone fisiche, è soggetta ad IVAFE con un tetto massimo di 14.000 euro. Ciò significa che, per i prodotti finanziari eccedenti i 7 milioni di euro, l’Ivafe non è dovuta.

Segnaliamo, infine, che – come per le persone fisiche – nelle colonne 22 e 23 si devono inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Nella colonna 24, inoltre, si deve barrare la casella nel caso i cointestatari siano più di due.

Si tratta di una casistica che raramente interesserà i soggetti diversi dalle persone fisiche.