Il quadro RW in ipotesi di trust nella bozza di circolare
di Ennio VialLa bozza di circolare diramata lo scorso 11 agosto, destinata alla pubblica discussione tra gli operatori, affronta tre macro temi relativi al mondo del trust:
- la fiscalità diretta del trust alla luce dell’articolo 13 D.L. 124/2019;
- la fiscalità indiretta del trust alla luce del consolidato orientamento della Cassazione in tema di imposta di donazione ed imposte ipotecarie e catastali;
- il monitoraggio fiscale in ipotesi di trust.
In questo intervento ci soffermiamo su questo ultimo aspetto, che avevamo già affrontato in un recente contributo. Facciamo il punto su quelli che sono i nuovi chiarimenti presenti nella bozza.
La circolare riprende il tema del trust interposto per affermare – come era logico – che in questi casi gli investimenti esteri devono essere imputati direttamente al soggetto nei cui confronti si realizza l’interposizione.
Il chiarimento – assolutamente condivisibile sul punto– attiene al fatto che l’adempimento del monitoraggio fiscale compete ai trust (opachi o trasparenti) che non risultano essere fittiziamente interposti. Si desume, quindi, che il trust interposto non è tenuto all’adempimento.
Purtroppo la bozza di circolare non propone qualche esempio di trust interposto. Si tratta ragionevolmente del trust auto dichiarato mentre è incerto il caso in cui il disponente coincida col guardiano.
Interessanti chiarimenti sono giunti in relazione alla questione dei titolari effettivi. L’Agenzia ha confermato che sono esclusi dall’adempimento:
- il trustee (risoluzione AdE 53/E/2019);
- il guardiano (risposta all’istanza di interpello n. 506/2020).
Oltremodo interessante è la nuova esclusione prevista per il disponente sulla quale gli Uffici non si erano mai espressi in una risposta ufficiale pubblica.
L’Agenzia, inoltre, conferma un chiarimento dato nella circolare 38/E/2013 secondo cui il monitoraggio da parte dei titolari effettivi libera il trust dall’adempimento in questione.
Peccato che il trust, a partire dal 2020, sia soggetto ad Ivie e ad Ivafe per cui, a meno di non ritenere che le patrimoniali estere siano liquidabili direttamente nel modello F24, la compilazione del quadro RW risulterà comunque necessaria.
Il chiarimento, tuttavia, va accolto con estremo favore in quanto, in caso di mancata compilazione del quadro RW e di liquidazione di Ivie ed Ivafe, l’Ufficio potrà sanzionare solo l’Ivie e l’Ivafe ma non anche il mancato monitoraggio fiscale, in quanto non obbligatorio.
Un ulteriore chiarimento interessante attiene al caso dei “titolari di interessi successivi”, ossia di coloro che diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi.
La bozza di circolare precisa che costoro non sono qualificabili come “titolari effettivi” ai fini del monitoraggio fiscale, sempreché non sussistano clausole statutarie o altri atti del trust tali per cui essi possano essere, anche solo potenzialmente, destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di “titolari di interessi antecedenti”.
Rispetto a tali soggetti assume comunque rilevanza, nei termini sopra indicati, l’eventuale attribuzione disposta in loro favore a discrezione del trustee.
Il chiarimento è interessante ma necessita di ulteriori delucidazioni per evitare profili di incertezza tra gli operatori.
La bozza pare riferirsi in modo evidente al caso del beneficiario del residuo.
Si ipotizzi, per fare un esempio, che durante la vita del trust il trustee debba provvedere al beneficiario vitalizio Tizio e che dopo la morte di Tizio, Caio sia il beneficiario del residuo. Tizio risulterà essere il titolare effettivo mentre Caio lo diventerà solo dopo la morte di Tizio.
Più incerto, invece, è il caso del trust nell’ambito del quale Tizio è beneficiario solo dei frutti ma non del fondo del trust che spetterà a Caio, ma solo alla fine del trust. È sufficiente la posizione di Tizio per scalzare Caio dallo status di titolare effettivo?
Nessuna indicazione, inoltre, viene data in merito ai beneficiari minorenni e alla moltiplicazione delle segnalazioni da parte dei beneficiari.
Diversi sono gli ulteriori profili di incertezza con i quali gli operatori si sono confrontati nel corso degli anni e che non hanno al momento trovato risposta nella bozza.
Segnaliamo, infine, che l’Agenzia ha confermato quanto da me sostenuto in diverse occasioni, ossia che la modifica operata dal D.Lgs. 90/2017 opera dal periodo d’imposta 2017 (RW2018).
Le istruzioni al quadro RW 2017 per il periodo di imposta 2016 facevano riferimento alle vecchie regole contenute nella disciplina previgente.
La conseguenza è una inevitabile scollatura tra le comunicazioni che giungono all’Agenzia attraverso il sistema CRS (common reporting standard).
Ogni opportuno chiarimento alle lettere di compliance è già stato dato in passato e continuerà ad essere dato attraverso il canale Civis.