Il ravvedimento dei versamenti omessi guarda all’originaria scadenza
di Francesco Paolo FabbriLa “campagna dichiarativa 2023”, ossia quella relativa ai modelli Redditi per il periodo d’imposta 2022, è stata contraddistinta da notevoli malumori riguardanti la mancata ulteriore proroga rispetto a quella che è stata accordata, ai c.d. soggetti ISA, con lo spostamento dei versamenti al 20.7.2023. Si ricorda, infatti, che la L. 87/2023, di conversione del “Decreto Omnibus” (D.L. 51/2023), ha dato la possibilità di beneficiare del differimento del termine di pagamento delle imposte dovute a saldo per il 2022 e a titolo di primo acconto per il 2023, ai contribuenti che esercitano attività soggette alla presentazione dei modelli ISA, compresi quelli che applicano il regime forfettario o che partecipano a società di persone. Nello specifico, per tali soggetti, i termini di versamento delle imposte risultano essere stati i seguenti:
- 20.07.2023, in luogo del precedente 30.6.2023, senza alcuna maggiorazione;
- 31.07.2023 (in quanto il giorno 30 cade di domenica), con l’aggiunta di 30 giorni rispetto alla medesima scadenza iniziale di fine giugno, con la maggiorazione dello 0,40%.
In simile contesto ha poi avuto luogo un lungo dibattito, in cui sono intervenuti diversi soggetti (anche istituzionali) afferenti all’ambito professionale, in merito all’eventualità di prevedere, come già successo negli anni precedenti, un’ulteriore dilazione. Dilazione che avrebbe riguardato i richiamati versamenti maggiorati dello 0,4%, portandoli in ipotesi al 20.8 (in realtà 21.8, in quanto il giorno 20 cade di domenica); anche se pare, ad oggi, definitivamente chiaro che simile proroga non è stata né verrà concessa.
A questo punto, considerato il gran numero di contribuenti che attendevano l’auspicato rimando al 20.8, per coloro che abbiano commesso irregolarità nell’adempiere a quanto dovuto per le imposte correlate al modello Redditi 2023, si pone la questione della correzione spontanea di tali irregolarità, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. Tema rispetto al quale, tuttavia, occorre fare attenzione a quanto affermato in passato dalla prassi amministrativa.
Si può, quindi, prendere in considerazione la circolare n. 27/E/2013, che ha esaminato alcune casistiche riconducibili agli “Errati versamenti da parte dei contribuenti”. In particolare, al paragrafo 1 (rubricato Insufficiente versamento dell’imposta e della maggiorazione nel “termine lungo) del citato documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha affermato, coerentemente con quanto già chiarito in passato (circolare n. 192/E/1998, paragrafo 1.1), che se il contribuente ha versato una minore imposta, rispetto a quella effettivamente dovuta, come calcolata nel termine maggiorato di 30 giorni, tale versamento non è da considerarsi tardivo, in senso stretto, bensì semplicemente insufficiente. Ne consegue che la sanzione di cui all’articolo 13, D.L.gs. 471/1997, pari al 30% dell’importo non versato, dovrà essere calcolata sulla differenza tra:
- quanto è stato versato nel termine lungo, e
- quanto dovuto in termini di imposta con la citata maggiorazione dello 0,4%.
A parere dell’Amministrazione finanziaria, non è necessario, difatti, capire se il contribuente abbia versato la sola imposta, senza invece versare la maggiorazione, oppure se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente; questo perché non si possono distinguere i due importi, che vengono nella sostanza adempiuti con lo stesso codice tributo, con l’effetto che il versamento debba considerarsi nel suo complesso insufficiente.
Diversa considerazione deve essere sollevata, invece, per i soggetti che hanno del tutto omesso i versamenti (a prescindere dalla scadenza del 20.8 o del 31.7): in merito all’individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i termini per il ravvedimento, l’Agenzia delle entrate afferma che il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute è la “data naturale di scadenza” (circolare n. 27/E/2013 paragrafo 2 rubricato “efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti”). Per questo motivo, con riguardo ai modelli Redditi 2023, non potrà che farsi riferimento al 20.7.2023, sia per il saldo del 2022 che per il primo acconto relativo al 2023.
Simile presa di posizione, particolarmente rigida, rileva proprio nelle situazioni in cui gli operatori economici interessati non abbiano effettivamente versato nulla entro la fine del mese di luglio, confidando di poter profittare della tanto auspicata, ma mai ufficializzata, ulteriore proroga al 20.8.2023 (con maggiorazione dello 0,4%). Secondo quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria, tali soggetti potranno senz’altro procedere con la regolarizzazione spontanea, ma senza poter tenere in considerazione quest’ultimo termine dilazionato di 30 giorni. Riassumendo, quindi:
- qualora un contribuente abbia versato almeno un euro per saldo e acconto entro il 31.7.2023 sarà possibile ravvedere la restante parte del dovuto con importo maggiorato del citato 0,4%, riferendosi a quest’ultima data ai fini delle diverse “finestre temporali” per le riduzioni sanzionatorie, di cui all’articolo 1, D.Lgs. 472/1997;
- se, invece, è mancato il pagamento delle imposte, anche in minima parte, occorrerà fare riferimento:
- alla data (prorogata) del 20.7.2023 per il calcolo della penalità ridotta da ravvedimento;
- all’ammontare del saldo 2022 e del primo acconto 2023, così come determinati senza alcuna maggiorazione.
Esempio
TOTALE DOVUTO AL 20.7.2023 |
VERSATO ENTRO I TERMINI |
RAVVEDIMENTO | ||
DATA REGOLARIZZAZIONE | RIDUZIONE SANZIONE | IMPORTO DA VERSARE (SOLA IMPOSTA) | ||
1.000 euro | 100 euro | 18.10.2023 (entro 90 giorni) |
1/9 | 900 euro |
2.000 euro | 0 | 19.7.2024 (entro un anno) |
1/8 | 2.000 euro |
TOTALE DOVUTO AL 31.7.2023 (+0,4%) | VERSATO ENTRO I TERMINI | RAVVEDIMENTO | ||
DATA REGOLARIZZAZIONE | RIDUZIONE SANZIONE | IMPORTO DA VERSARE (SOLA IMPOSTA) | ||
1.004 euro | 100 euro | 28.10.2023 (entro 90 giorni dal 31.7.2023) |
1/9 | 904 euro |
2.008 euro | 0 | 19.7.2024 (entro un anno dal 20.7.2023) |
1/8 | 2.000 euro |