21 Dicembre 2019

Il ravvedimento operoso del saldo Imu e Tasi

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Il versamento del saldo dell’imposta municipale propria (Imu) e della tassa per i servizi indivisibili (Tasi), relativo al periodo d’imposta 2019, è scaduto lunedì 16 dicembre.

Di conseguenza, chi non avesse provveduto al pagamento può correggere gli errori e le omissioni, anche se avvenute solo parzialmente, tramite l’istituto del ravvedimento operoso, entro i termini di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.

I contribuenti possono provvedere alla regolarizzazione eseguendo spontaneamente il versamento:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo, a decorrere dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (16 dicembre);
  • della sanzione in misura ridotta.

In particolare, la sanzione può essere ridotta:

  • ad 1/15 per ogni giorno di ritardo, ossia lo 0,1%, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, ossia entro il 30 dicembre (“ravvedimento sprint”);
  • 1/10 del 15 per cento, ossia l’1,5%, per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a quindici ma inferiore a trenta giorni (“ravvedimento breve”);
  • 1/9 del 15 per cento, ossi l’1,67%, per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a trenta ma inferiore a novanta giorni;
  • 1/8 del minimo, ossia il 3,75%, per i versamenti effettuati oltre i novanta giorni ma entro un anno (“ravvedimento lungo”).

Il termine ultimo per effettuare il ravvedimento coincide con quello di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.

Al riguardo, va ricordato che l’articolo 3-ter D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019 (cosiddetto “Decreto crescita 2019”), ha spostato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento i termini per la presentazione della dichiarazione Imu e Tasi.

In mancanza di presentazione della dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.

Alcuni Comuni, per regolamento, permettono tuttavia il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Il versamento deve essere effettuato tramite presentazione del modello F24, barrando la casella relativa al “ravvedimento operoso” (“Ravv.”) ed indicando l’importo totale comprensivo dell’imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.

In particolare, non sono previsti codici tributo particolari e gli importi devono essere versati con il medesimo codice dedicato all’imposta principale.

Si evidenzia, infine, che:

  • interessi e sanzioni possono essere versati anche in momenti diversi;
  • errori non rilevanti nel calcolo e nel versamento delle sanzioni non invalidano l’operazione, a condizione che sia manifesta la volontà di ravvedere l’errore o l’omissione.

Il regime forfettario