15 Ottobre 2015

Il ravvedimento per gli errati o omessi versamenti IMU e TASI

di Leonardo Pietrobon
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Ai fini della determinazione dell’IMU e della TASI, bisogna ricordare che i presupposti impositivi sono differenti, infatti:

  1. per quanto riguarda l’IMU il presupposto impositivo è il possesso di immobili, fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;
  2. per quanto concerne, invece, la TASI il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti (non sono assoggettati alla TASI i terreni agricoli).

L’elemento che accomuna IMU e TASI è il processo di determinazione della base imponibile sulla quale determinare l’imposta dovuta. La stessa, infatti, è prevista dall’articolo 13 del D.L.  n. 201/2011, che rinvia all’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/92 (norma che, per i fabbricati iscritti in Catasto, rinvia a sua volta all’articolo 52 del TUR in tema di imposta di registro), e vale anche per la TASI ex articolo 1 comma 675 della L. n. 147/2013.

Ricordati tali principi generali, è necessario stabilire se ai due tributi in questione possa essere applicato o meno l’istituto del ravvedimento operoso, come regolamentato dall’articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997.

La risposta a tale questione è sicuramente positiva, in virtù del rinvio operato dall’articolo 16 del D.Lgs. 473/1997 alla disciplina prevista per le sanzioni amministrative, secondo cui “Alle violazioni delle  norme  in  materia di tributi locali si applica  la  disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso”.

Come per il c.d. “ravvedimento tradizionale”, ossia quello relativo alle imposte ordinarie diverse dai tributi locali, il procedimento da seguire per sanare l’errore o l’omissione anche in riferimento ai tributi locali in commento è quello di rimuovere la violazione. Quindi, a seconda delle violazioni commesse, occorre:

  1. effettuare il versamento delle imposte dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione nonché dei relativi interessi legali;
  2. presentare la dichiarazione omessa;
  3. inviare un’eventuale dichiarazione sostitutiva di quella presentata.

Anche per quanto concerne le cause ostative all’applicazione del ravvedimento nelle violazioni IMU e TASI è necessario ricordare che il ravvedimento operoso è possibile a condizione che la “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”. Tuttavia, per quanto concerne i tributi locali in commento, non ha effetto la modifica dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/97 apportata dalla L. n. 190/2014, secondo cui esso può avvenire dopo l’inizio del controllo fiscale, ma non successivamente alla notifica dell’atto impositivo, in quanto, l’applicabilità di tale modifica è riservata ai soli tributi amministrati dall’Agenzie delle entrate (ad esempio, IRES, IRPEF, relative addizionali, IVA e IRAP, canone RAI). Infatti, come stabilito dal comma 1-bis dell’articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997, esclusa, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate la riduzione della sanzione ad 1/7 e ad 1/6 del minimo (lettera b-bis e b-ter dell’articolo 13).

Tra tutte le nuove norme, infatti, l’unica che vale anche per i tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate è la possibilità di utilizzare il nuovo ravvedimento medio, e cioè la riduzione della sanzione a 1/9 se ci si ravvede entro 90 giorni. Pertanto, siccome per l’omesso versamento si applica la sanzione del 30% (articolo 13 D.Lgs. n. 471/1997), la sanzione ridotta è pari al 3,33% (1/9 del 30%). In altri termini, quindi, rimane dunque, ai fini del termine ultimo entro cui è possibile il ravvedimento, lo “sbarramento temporale” indicato dalla lettera b). Per quanto concerne il modello dichiarativo, l’infedele dichiarazione è punita con una sanzione dal 50% al 100% dell’imposta non versata, con un minimo di € 50,00 (articolo 1 comma 697 della L. n. 147/2013), alla quale può essere applicata la lettera a-bis) che consente di ravvedere ogni tipo di violazione fruendo della riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.

Nei casi di IMU e TASI, l’obbligo dichiarativo è diverso rispetto alle imposte ordinarie sui redditi, posto che la dichiarazione in questione viene presentata, ove richiesto, una prima volta, nel momento in cui sorge il presupposto impositivo, e, successivamente, solo quando si verificano variazioni che, per una qualsivoglia ragione, comportano la debenza di una maggiore imposta: in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno  dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modifiche.

L’omessa dichiarazione è punita con un a sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di € 50,00 (articolo 1 co. 696 della L. 147/2013). Sulla base del dato normativo, se il contribuente ha omesso la dichiarazione ma ha corrisposto entro i termini l’imposta, al massimo può essere irrogata la sanzione minima di € 50,00, ma non quella proporzionale. Nel caso in cui non venga presentata la dichiarazione, quindi, l’unica sanzione irrogabile è quella dell’articolo 1 co. 696 della L. 147/2013. A scanso di equivoci si riporta di seguito la seguente tabella riepilogativa:

Violazione

Riferimento normativo

Regime sanzionatorio

omessa dichiarazione e imposta non versata

art. 1 co. 696

della L. 147/2013

dal 100% al 200%

del tributo non versato

omessa dichiarazione e imposta versata

art. 1 co. 696

della L. 147/2013

€ 50,00

dichiarazione presentata e imposta non versata

art. 1 co. 695

della L. 147/2013

30% dell’imposta

non versata

infedele dichiarazione

art. 1 co. 697

della L. 147/2013

dal 50% al 100%

del tributo non versato

con un minimo di € 50

omesso/tardivo

versamento

art. 1 co. 695

della L. 147/2013

30% dell’importo

non versato

e riduzione a 1/15

per giorno di ritardo

se questo non supera

i 14 giorni