15 Ottobre 2015

Il ravvedimento per gli errati o omessi versamenti IMU e TASI

di Leonardo Pietrobon
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Ai fini della determinazione dell’IMU e della TASI, bisogna ricordare che i presupposti impositivi sono differenti, infatti:

  1. per quanto riguarda l’IMU il presupposto impositivo è il possesso di immobili, fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;
  2. per quanto concerne, invece, la TASI il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti (non sono assoggettati alla TASI i terreni agricoli).

L’elemento che accomuna IMU e TASI è il processo di determinazione della base imponibile sulla quale determinare l’imposta dovuta. La stessa, infatti, è prevista dall’articolo 13 del D.L.  n. 201/2011, che rinvia all’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/92 (norma che, per i fabbricati iscritti in Catasto, rinvia a sua volta all’articolo 52 del TUR in tema di imposta di registro), e vale anche per la TASI ex articolo 1 comma 675 della L. n. 147/2013.

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