Il reato di fatture false si consuma nella data di emissione dell’ultima di esse
di Angelo GinexLa Corte di Cassazione, con sentenza n. 20053 depositata ieri 24 maggio, è tornata ad occuparsi della individuazione del momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000.
Nel caso di specie, il legale rappresentante e amministratore di una società a responsabilità limitata veniva condannato alla pena della reclusione per avere emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di consentire ad altra società a responsabilità limitata l’evasione delle imposte.
In particolare, la Corte d’appello di Torino riformava parzialmente la sentenza di primo grado, da un lato, riducendo la pena prevista nella misura di mesi dieci di reclusione, poiché ravvisava l’intervenuta prescrizione per il reato commesso fino a settembre 2011, ma, dall’altro, confermando nel resto l’impugnata sentenza, che aveva condannato il suddetto amministratore per il delitto di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000.
Pertanto, l’imputato presentava ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna, chiedendone l’annullamento sulla base di tre motivi di doglianza.
Tralasciando i motivi di ricorso proposti dall’imputato, dei quali i primi due sono stati ritenuti inammissibili e il terzo non fondato, è opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione, pur in mancanza di una impugnazione da parte del P.M., ha voluto soffermarsi sul tema della prescrizione, dal momento che il giudice di appello, come anticipato, aveva prosciolto l’imputato dal reato commesso fino a settembre 2011 proprio per tale ragione.
In particolare, la Corte di Cassazione ha inteso dare continuità e ribadire l’indirizzo interpretativo esistente in materia, secondo cui il momento di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex articolo 8 D.Lgs. 74/2000, deve essere individuato nella data di emissione del singolo documento fiscale oppure, nella ipotesi in cui siano intervenuti plurimi episodi nel corso del medesimo anno di imposta, nella data di emissione dell’ultima fattura falsa.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass. Sent. 5/07/2018, n. 47459; Cass. Sent. 21/04/2016, n. 25816; Cass. Sent. 6/02/2013, n. 10558; Cass. Sent. 14/01/2010, n. 6264) ha affermato più volte che: «Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8 D.lgs. 74/2000, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, laddove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultima di esse».
Così come chiarito dalla Suprema Corte, il principio di diritto sopra riportato costituisce chiara attuazione del disposto normativo contenuto nel citato articolo 8. Si è rilevato che tale norma, derogando ai principi ordinari previsti dall’articolo 81 cod. pen. in tema di continuazione, prevede un regime di favore per l’imputato mediante la riconduzione ad unità dei plurimi episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti commessi nell’arco del medesimo periodo di imposta.
Quindi, ricondotta la pluralità dei fatti ad unico reato ed escluso l’aumento di pena che troverebbe applicazione in via ordinaria, i giudici di vertice hanno affermato che il termine di prescrizione non decorre dalla data di commissione di ciascun episodio, ma dall’ultimo di essi.
Tale interpretazione, più volte ribadita dalla Corte di Cassazione, non ha sempre trovato condivisione da parte dei giudici di merito, così come rilevato nel caso di specie, in cui la sentenza di appello ha erroneamente prosciolto l’imputato per prescrizione per il reato commesso fino a settembre 2011. E ciò perché la Corte d’appello aveva individuato il momento di consumazione del reato in parola nella data di emissione della singola fattura.
Come anticipato, però, tale statuizione non è stata impugnata dal P.M. e quindi, così come rilevato dalla Suprema Corte, non può essere modificata. Quindi, resta confermato il proscioglimento per prescrizione con riguardo alle fatture del 2011.
Invece, con riferimento alle fatture emesse nel 2012, i giudici di legittimità hanno precisato che al momento della pronuncia, sulla base del principio di diritto sopra rammentato, non può di certo ritenersi maturata la prescrizione (questa, così come indicato, maturerà a settembre 2022).
Per tale ragione, quindi, il ricorso del reo è stato respinto con condanna anche al pagamento delle spese processuali.