Il “rebus” dell’esterometro per le operazioni fuori campo
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa comunicazione mensile delle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia (cd. “esterometro”), e non documentate da fattura elettronica, prescinde dal regime territoriale Iva delle stesse, con conseguente obbligo di indicazione anche di quelle escluse da Iva per carenza del presupposto territoriale.
È quanto sembra emergere dalla lettura di alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate (circolare 17/E/2019 e risposta n. 85/2019) che stanno creando non poche complicazioni alle aziende ed ai loro consulenti per la compilazione dell’esterometro.
Ma andiamo con ordine, precisando in primo luogo che l’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 stabilisce che tutti i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica (e quindi i soggetti passivi stabiliti ai fini Iva in Italia) sono obbligati a trasmettere telematicamente i dati delle operazioni (riguardanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi) effettuate e ricevute con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, escluse quelle per le quali sia stata emessa (anche se non per obbligo) fattura elettronica (nonché quelle risultanti da bolletta doganale).
Come si desume dalla lettura della norma, la comunicazione in questione nasce con l’obiettivo di portare a conoscenza l’Amministrazione finanziaria di tutte le operazioni non risultanti da fattura elettronica.
Queste ultime, infatti, sono trasmesse quotidianamente tramite SdI, ma tale obbligo riguarda solo le operazioni “interne” (ossia intercorse con soggetti passivi stabiliti in Italia), mentre per quelle “esterne” il Legislatore ha appunto previsto una comunicazione mensile.
Tuttavia, se l’obiettivo è quello di intercettare le operazioni non documentate dalla fattura elettronica, si dovrebbe desumere che il presupposto affinché l’operazione sia inclusa nella comunicazione sia l’emissione di una fattura (o autofattura) non elettronica. Pertanto, dovrebbero essere escluse dall’obbligo in questione tutti gli acquisti di beni e di servizi fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale, poiché per tali operazioni non sussiste alcun obbligo di (auto)fatturazione in Italia.
Esemplificando, dovrebbero escludersi dall’esterometro i servizi alberghieri e di ristorazione consumati all’estero (fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7-quater D.P.R. 633/1972) e gli acquisti di beni che si trovano allo “stato estero” (esclusi ai sensi dell’articolo 7-bis D.P.R. 633/1972). Di contro, rientrano nell’esterometro le operazioni attive fuori campo per carenza del presupposto territoriale, poiché per le stesse l’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972, prevede l’obbligo di emissione della fattura. Per tali operazioni, quindi, il soggetto passivo stabilito in Italia può emettere facoltativamente la fattura elettronica (ed in tal modo evita l’esterometro) oppure quella cartacea includendo l’operazione nella comunicazione mensile.
Come anticipato in precedenza, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate sembrano invece andare verso una differente direzione, poiché si precisa (in particolare si veda la risposta n. 85/2019) che, affinché sussista l’obbligo dell’esterometro, la controparte dell’operazione deve essere un soggetto passivo non stabilito in Italia, mentre non rileva in alcun modo il regime Iva dell’operazione nel territorio dello Stato.
Ed è proprio tale ultima affermazione che non sembra in linea con il dettato normativo, poiché porta a dover comunicare anche quelle operazioni di acquisto soggette ad Iva in altro Stato per le quali in Italia non vi è alcun obbligo ai fini Iva (in quanto già assoggettate ad imposta in altro Stato).
Tale conclusione, oltre a non essere in linea con il dettato normativo, comporterebbe un aggravio significativo in capo ai soggetti interessati dovendo considerare nella comunicazione anche delle operazioni che per loro natura non transitano nemmeno nei registri Iva ma sono indicate direttamente in contabilità generale.