Il reddito delle STP? È lavoro autonomo
di Giovanni Valcarenghi
Dopo l’approvazione dello schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, sarà chiaro che le Società tra professionisti (c.d. STP) producono reddito di lavoro autonomo: si tratta di una attesa conferma ufficiale, dopo che l’amministrazione finanziaria aveva correttamente sostenuto che, nel panorama attuale, ove la STP avesse assunto la forma di società commerciale, non avrebbe potuto che dichiarare reddito di impresa. Il tutto, pur in assenza di conferme esplicite, dovrebbe rendersi applicabile dal prossimo anno 2015 (va, insomma, tenuto conto che i soggetti già esistenti farebbero una gran fatica a “spezzare” in due l’anno fiscale, per applicare regole separare sull’uno e sull’altro periodo).
Da un lato, dunque, le richiamate modifiche avranno l’effetto pratico di assimilare la situazione di una STP (anche se costituita sotto forma, ad esempio, di SRL) a quella di uno studio associato fra professionisti. Da ciò deriverà che:
- il reddito prodotto (di lavoro autonomo, sia pure veicolato con il “vettore” del reddito di partecipazione) sarà attribuito per trasparenza ai soci;
- il criterio per determinare l’imponibile sarà quello di cassa, con conseguente applicazione delle regole di cui all’articolo 54 del TUIR;
- la quota fiscalmente imputabile a ciascuno potrà essere decisa, anche difformemente dalle previsioni statutarie, con apposita scrittura privata autenticata o atto pubblico, da formalizzarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- i committenti delle prestazioni dovranno applicare la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del DPR 600/1973;
- si applicheranno le disposizioni previdenziali decise dalle singole casse private di appartenenza dei singoli soci professionisti. Pertanto, sulle fatture verrà applicata la percentuale di rivalsa obbligatoria a titolo di contributo integrativo (custodita dalla società è poi messa a disposizione dei singoli soci iscritti per il riversamento all’ente di appartenenza), mentre ciascun professionista verserà il contributo soggettivo sulla quota di reddito imputato.
In sostanza, si potrebbe sinteticamente affermare che tutto funziona sul versante fiscale e previdenziale. Ma la vicenda non appare archiviabile in modo sbrigativo, poiché molti interrogativi sembrano restare insoluti se solo si tenta di coordinare le regole di funzionamento della società con la nuova impostazione fiscale.
Innanzitutto, bisognerà comprendere il legame esistente tra il meccanismo civilistico di distribuzione degli utili e quello fiscale di tassazione degli imponibili; i due valori risultano tra loro disallineati, sia per il fatto che il bilancio che deve redigere la società dovrebbe funzionare con il criterio di competenza (mentre il reddito, come detto, va per cassa), sia per la circostanza che il codice non contempla la possibilità di decidere anno per anno una possibile differente ripartizione delle somme.
In secondo luogo, vi è da chiedersi se possa avere senso assoggettare la STP ad un regime di norme civilistiche studiate esplicitamente per le società commerciali; probabilmente, troppe sono le peculiarità perché ciò risulti sensato (redazione degli inventari, copertura delle perdite, tenuta dei libri sociali, ecc.).
Insomma, la vera sfida (per ora non raccolta) sarebbe quella di considerare la STP uno specifico tipo societario, con regole proprie e peculiari, in modo da poter coniare le medesime in ragione delle esigenze specifiche del settore.
Da una rapida riflessione, dunque, il Legislatore si è preoccupato di rimuovere il solo ostacolo fiscale, mentre dovrà ancora lavorare per coordinare le disposizioni civilistiche per fugare, oltre ai dubbi pratici sulle regole applicabili al rapporto tra socio e società, anche quelli (di primaria importanza) relativi alla limitazione della responsabilità.
Infatti, l’unico elemento di estremo appeal risulta essere proprio quest’ultimo; ma, ad oggi, per nulla chiaro è il panorama. Volete alcuni esempi? E’ possibile costituire una srl unipersonale con le particolarità delle STP? L’argomento è interessantissimo, perché vorrebbe dire che le partite IVA individuali verrebbero a scomparire. Oppure ancora: esiste la responsabilità limitata in capo alla società per le prestazioni professionali svolte dai soci?
Sono questi dei temi centrali sui quali si dovrebbe fare al più presto chiarezza, poiché le varie tesi che oggi circolano in dottrina non sono sempre convergenti. Senza questi chiarimenti, l’istituto sembra destinato a rimanere nel limbo, anche dopo i chiarimenti di natura fiscale.
Che sia l’ennesimo caso di disposizione destinata a restare incompiuta e inutilizzata? Speriamo proprio di no.