Il reddito forfettario rilevante per spettanza agevolazioni
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIl reddito soggetto ad imposta sostitutiva nell’ambito del regime forfettario assume rilievo ai fini della verifica della spettanza di agevolazioni di qualsiasi tipo.
È quanto previsto da una delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2020 nell’ambito del regime forfettario.
È opportuno premettere che la citata Legge di Bilancio 2020 ha previsto importanti modifiche al regime agevolato in questione, introducendo due ipotesi ostative all’utilizzo del regime.
In particolare, è stato previsto che il regime agevolato è incompatibile con il sostenimento di costi per lavoro dipendente e assimilato per importi eccedenti euro 20.000, nonché con la presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilato superiori ad euro 30.000 (quest’ultima ipotesi non ricorre laddove nel corso dell’anno precedente sia cessato il rapporto di lavoro).
In merito a questi due aspetti, si segnala che la verifica deve avvenire con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello di adozione del regime forfettario (nel 2019 per il 2020), e tale circostanza è stata confermata in una recente risposta ad interrogazione parlamentare.
Tornando al tema oggetto del presente contributo, come già anticipato, la L. 160/2019 prevede l’inclusione del reddito soggetto al regime forfetario ai fini della spettanza, oppure del computo della misura di agevolazioni di qualsiasi tipo.
Nello specifico, viene sostituito il comma 75 dell’articolo 1 L. 190/2014, prevedendo che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
L’articolo 16, comma 1, Tuir prevede, ad esempio, per i soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, una detrazione stabilita in misura forfettaria, rapportata al numero di giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- euro 300 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 150 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41.
Pertanto, se il contribuente forfetario possiede ulteriori redditi oggetto di dichiarazione, sottoposti a tassazione progressiva, con la possibilità, quindi, di far valere le detrazioni per oneri, ai fini della determinazione dell’ammontare della predetta detrazione relativa alle spese sostenute per canoni di locazione, si deve tenere conto anche del reddito determinato con l’applicazione del regime forfettario.
Conseguentemente, se il reddito forfettario ammonta a 16.200 euro, la predetta detrazione potrà essere fatta valere nella misura di 150 e non di 300 euro.
Resta inteso che la novellata disposizione non produrrà alcun effetto qualora il contribuente, che applica il regime forfetario, non sia in possesso di ulteriori redditi in modo da far valere le detrazioni relative ai predetti oneri.
Si ricorda, infine, che la versione previgente della norma disponeva, invece, soltanto che il reddito dell’attività soggetta al regime forfetario:
- rilevava ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12, comma 2, Tuir;
- non rilevava ai fini del riconoscimento delle detrazioni relative alle spese di produzione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui all’articolo 13 Tuir.