1 Agosto 2019

Il regime delle notifiche telematiche delle sentenze tributarie

di Angelo Ginex
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Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione in sede civile, è valida la notifica con modalità telematica di copia informatica per immagine della sentenza, se la relazione di notificazione contiene l’attestazione di conformità della medesima all’originale formato su supporto analogico. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19517 del 19.07.2019.

La fattispecie in esame trae origine da un giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, con il quale un soggetto conveniva un avvocato per ivi sentirlo condannare al pagamento di un risarcimento in denaro per responsabilità professionale.

Al rigetto della domanda attorea seguiva gravame presso il competente tribunale monocratico, il quale riformava la sentenza, condannando il professionista al risarcimento del danno.

Costui, dunque, ricorreva per cassazione, denunciando la violazione degli articoli 325 e 326 c.p.c. e dell’articolo 18 D.M. 44/2011, così come modificato dall’articolo 1 D.M. 48/2013.

Nella specie, secondo le doglianze del ricorrente, il giudice di seconde cure avrebbe errato nel ritenere tempestivo l’appello per irrituale notifica della sentenza di primo grado, inidonea dunque a far decorrere il termine breve di impugnazione.

La notifica, infatti, era avvenuta con modalità telematica in un momento di transizione tra vecchie e nuove specifiche tecniche di attuazione dell’articolo 16-undecies, comma 3, D.L. 179/2012 e, pertanto, nell’incertezza delle regole da seguire, il giudice aveva ritenuto che per far decorrere il termine breve di impugnazione era necessario procedere con la notificazione tradizionale.

Secondo le prospettazioni del ricorrente, invece, la notifica era avvenuta ritualmente, ai sensi dell’articolo 3-bis L. 53/1994 e dell’articolo 18 D.M. 44/2011, mediante allegazione alla Pec della copia informatica della sentenza analogica, munita di attestazione di conformità all’originale.

I Supremi giudici, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, hanno chiarito che l’articolo 18 D.M. 44/2011, prevede la possibilità di notificare a mezzo PEC documenti informatici o copie informatiche di documenti analogici, allegando gli stessi al messaggio e inserendo l’asseverazione prevista dall’articolo 22 D.Lgs. 82/2005 nella relazione di notificazione, ai sensi dell’articolo 16-undecies D.L. 179/2012.

Nella specie, dall’esame diretto degli atti è stato possibile verificare che la sentenza di primo grado era stata estratta per immagine, era stata allegata al messaggio di Pec e presentava, oltre alla formula esecutiva, sia l’attestazione di conformità all’originale rilasciata dal cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace emittente, sia quella del notificante.

Da ciò ne deriva che la notifica era valida ed idonea a far decorrere il termine breve.

Conseguentemente, l’appello proposto è da considerarsi tardivo per l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.

Sebbene la sentenza in rassegna sia stata resa in sede civile, alcune precisazioni vanno effettuate in relazione alla giustizia tributaria, ormai quasi del tutto digitalizzata a partire dall’01.07.2019.

Nella specie, come affermato anche dalla Corte di Cassazione, al processo tributario non si applica la L. 53/1994, che disciplina le notifiche degli avvocati, ma il più specifico articolo 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992 (Cass., n. 8560/2019; n. 15109/2018).

L’ambito applicativo della L. 53/1994 è, infatti, limitato ai soli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, senza possibilità di estensione analogica.

Per la notifica delle sentenze, poi, il D.L. 119/2018 ha introdotto l’articolo 25-bis D.Lgs. 546/1992, il quale prescrive il potere di attestare la conformità dei documenti e degli atti estratti dal S.I.Gi.T. da parte del difensore.

Egli, dunque, ai fini della notifica telematica della sentenza, dovrà estrarre copia informatica della sentenza dal fascicolo telematico e dovrà allegare un’attestazione di conformità all’originale, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005.

La copia in tal modo dichiarata conforme equivale all’originale e nessun diritto di copia è dovuto a seguito dell’estrazione del documento.

Da ultimo, la C.M. 1/DF/2019 invita, all’atto della notifica a mezzo Pec della sentenza, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, ad indicare nell’oggetto del messaggio la dicitura notificazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992e nel corpo del testo della mail a specificare che si tratta di una notifica ai sensi dell’articolo 38 D.Lgs. 546/1992.

Il processo tributario