19 Novembre 2024

Il regime fiscale dei premi nel mondo dello sport

di Alessandra MagliaroSandro Censi
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La riforma dello Sport ha abrogato, tra l’altro, una parte della lettera m), del comma 1, dell’articolo 67, Tuir. La normativa abrogata stabiliva che erano da considerarsi redditi diversi, se non costituivano redditi di capitale, ovvero se non erano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendentele indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogatinell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”.

La modifica si è resa necessaria a seguito della nuova bipartizione operata tra coloro che operano nel mondo dello sport: non più, dunque, professionisti e dilettanti, ma lavoratori sportivi e volontari.

Per quanto concerne i lavoratori sportivi, ad essi verranno applicate le normative tributarie relative alla determinazione del reddito prodotto in relazione al contratto di lavoro sportivo sottoscritto. Si potranno, pertanto, avere redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo, redditi per attività di collaborazione coordinata e continuativa e redditi per lavoro occasionale.

Al contrario, i volontari, intesi come coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le loro capacità in modo personale spontaneo e gratuito, avranno diritto solo, a determinate condizioni, a un rimborso delle spese sostenute.

In questo nuovo panorama, molti commentatori si sono posti il problema del trattamento tributario degli eventuali premi ai citati soggetti (lavoratori sportivi o volontari).

A nostro parere, la prima distinzione da effettuare, che spesso viene invece tralasciata, è quella relativa alla natura dei premi.

Nell’ipotesi in cui il premio sia “contrattualizzato”, ovvero costituisca una parte eventuale del compenso pattuito, ad esempio, per il raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, si ritiene che esso, essendo parte, seppure variabile, del corrispettivo contrattuale, debba seguire le stesse norme utilizzate per l’imposizione dei corrispettivi previsti nel contratto all’interno del quale è stato negoziato. È evidente che saranno esclusi, da questa ipotesi, i volontari sportivi che non possono ricevere, per espressa previsione normativa, un compenso per la loro attività.

Qualora, invece, il premio, pur se collegato ad uno specifico risultato raggiunto, sia del tutto episodico, occasionale, estemporaneo, legato al conseguimento di risultati ipotetici e non negoziati preventivamente, e quindi abbia, evidentemente, una natura aleatoria e non corrispettiva, esso non seguirà, fiscalmente, le sorti del corrispettivo stabilito in contratto.

Per questa ipotesi, è espressamente prevista una normativa fiscale di favore che prevede una ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta, con rivalsa facoltativa nella misura del 20% (articolo 30, D.P.R. 600/1973).

La norma appena citata stabilisce, però, che tale forma di tassazione si applica solo se i citati premi “assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi”. Tale rilevanza reddituale è riscontrabile nel disposto dell’articolo 67, comma 1, lettera d), Tuir, ove si statuisce che costituiscono redditi diversi “… i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte …”.

Proprio la citata natura aleatoria e non corrispettiva di tali premi è astrattamente compatibile con la gratuità della prestazione volontaristica, in quanto non rappresenta una forma di remunerazione commisurata all’attività prestata.

Non costituisce un ostacolo a tale interpretazione, neppure l’apparente limitazione contenuta nel comma 6 quater, dell’articolo 36, D.Lgs. 36/2021, che, occupandosi esplicitamente del regime fiscale dei premi, sembrerebbe limitare la possibilità di ottenerli ai soli “tesserati nell’area del dilettantismo”. È possibile, infatti, che il volontario sportivo eserciti la sua attività senza essere tesserato. In tale ipotesi, restano applicabili, come detto, le norme generali sopra citate e cioè l’articolo 67, Tuir e l’articolo 30, D.P.R. 600/1973.

Se, poi, il premio viene erogato non per obiettivi raggiunti ma “a titolo di partecipazioni o raduni”, lo stesso articolo 36, D.Lgs. 36/2021, stabilisce che esso deve essere inquadrato come premio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, comma 2, D.P.R. 600/1973.

Infine, se il premio verrà corrisposto non in un importo monetario, ma in natura occorrerà applicare l’articolo 9, Tuir, che stabilisce un preciso regime relativamente ai redditi erogati in natura. Tale norma, al suo comma 2, stabilisce che “per valore normale “…si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”.