Il regime forfettario e le partecipazioni di controllo in Srl
di Leonardo PietrobonUna delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 19, L. 145/2018 è costituita dalla previsione di nuove cause di esclusione per l’applicazione del regime forfettario di cui alla L. 190/2014. In particolare, alle lett. d) ed e) della citata disposizione normativa viene previsto che non possono applicare il regime forfettario i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione:
- che detengono il controllo diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni,
- che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
I dubbi su tali cause di esclusione sono molteplici. In questa sede, dedicando la nostra attenzione alla prima condizione, ossia alla detenzione di partecipazioni di controllo diretto o indiretto di quote di Srl, emerge sin da subito la totale assenza di un riferimento normativo preciso e puntale utile ad individuare la prima parte della condizione, così come è del tutto assente un riferimento temporale, al quale fare affidamento per stabilire la possibilità o meno di applicare il regime forfettario.
Su tale ultimo aspetto, ossia il dato temporale di riferimento, l’Agenzia delle Entrate, nel corso di uno degli incontri con la stampa specializzata ha chiarito che la condizione di controllo diretto o indiretto della Srl non deve sussistere al momento dell’accesso al regime forfettario.
In particolare, l’Agenzia ha ritenuto che “la causa inibente debba cessare di esistere prima dell’inizio del periodo d’imposta di applicazione del regime agevolato, in quanto la previsione normativa, come formulata, non ammette l’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni e la contemporanea partecipazione ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”
Tale impostazione, coerente con le modalità di verifica delle cause di esclusione al momento dell’accesso al regime, è del tutto difforme a quanto stabilito dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare 10/E/2016 par. 2.3 (seppur con riferimento alle Srl trasparenti e alle società di persone), secondo la quale “se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera, perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio.
Inoltre, la causa di esclusione in parola non opera anche quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio, poiché́, anche in tal caso non ricorre l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria”.
Sulla base di tali indicazioni ciò che emerge è la seguente situazione:
- nel caso di partecipazione di controllo (diretto o indiretto) in una Srl che svolge un’attività riconducibile a quella che si intende svolgere con il regime forfettario, se la partecipazione non viene (o non è stata) dismessa prima dell’ingresso nel regime in commento, lo stesso è inibito, in quanto presente la causa ostativa;
- nel caso di partecipazione di controllo (diretto o indiretto) in una Srl che svolge un’attività riconducibile a quella che si intende svolgere con il regime forfettario, se la partecipazione viene (o è stata) dismessa prima dell’ingresso nel regime in commento, lo stesso è applicabile, in quanto non presente la causa ostativa;
- nel caso di partecipazione di controllo (diretto o indiretto) in una Srl che svolge un’attività non riconducibile a quella che si intende svolgere con il regime forfettario, se la partecipazione non viene (o non è stata) dismessa prima dell’ingresso nel regime in commento, lo stesso è applicabile, in quanto non presente la causa ostativa, per mancanza della riconduzione della medesima attività.