26 Gennaio 2019

Il regime Iva applicabile alla cessione di autovetture

di Federica Furlani
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Il regime Iva applicabile alle cessioni di autovetture da parte di imprese e professionisti è strettamente legato al regime di detrazione applicato al momento dell’acquisto.

I casi più frequenti che si possono presentare sono i seguenti:

  • cessione autovettura con Iva integralmente detratta all’atto dell’acquisto

Questa fattispecie, che si può presentare ad esempio nel caso di veicoli che costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa o utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività o ancora nel caso di agenti e rappresentanti di commercio (salvo uso promiscuo), comporta l’assoggettamento a Iva con aliquota ordinaria della relativa cessione.

  • cessione autovettura con Iva parzialmente detratta all’atto dell’acquisto

Come noto, l’articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 stabilisce che l’Iva relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) della tabella B allegata allo stesso D.P.R. 633/1972 (motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici), indipendentemente dalla classificazione del mezzo nell’ambito del codice della strada, è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

L’articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972 prevede inoltre che “per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti”.

Di conseguenza se l’autovettura è stata acquistata con Iva detratta al 40% (acquisto avvenuto dal 27.06.2007) la base imponibile della cessione da assoggettare ad Iva è pari al 40% del corrispettivo pattuito.

L’importo della cessione in fattura dovrà pertanto essere così suddiviso:

  • una parte assoggettata ad Iva nella misura ordinaria determinata sulla base della percentuale in cui è stato possibile operare la detrazione al momento dell’acquisto
  • la quota residua sarà fuori campo Iva ex articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972
  • cessione autovettura con Iva non detratta all’atto dell’acquisto

Nel caso di cessione di un’autovettura che è stata acquistata senza detrarre l’Iva, l’operazione di successiva cessione deve considerarsi esente Iva. La norma di riferimento è l’articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies) D.P.R.  633/1972, la quale prevede l’esenzione per le cessioni a titolo oneroso che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.

È il caso di un’autovettura non inerente all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione o di un’autovettura acquistata da soggetti che effettuano solo attività esenti Iva, quali medici o promotori finanziari, o che hanno un pro-rata di indetraibilità del 100%.

Si evidenzia che i soggetti che, effettuando solo operazioni esenti Iva ex articolo 10 (escluse quelle di cui ai nn. 11, 18 e 19), hanno optato, in base all’articolo 36-bis, per la dispensa dagli adempimenti Iva, non possono beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies), D.P.R. 633/1972, non essendo la norma che rende indetraibile l’Iva sugli acquisti (articolo 36) tra quelle citate dall’articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies (risoluzione AdE 16/E/2007). Devono pertanto assoggettare ad Iva, trattandosi di operazione imponibile, l’eventuale cessione dell’autovettura acquistata senza detrarre l’Iva in base all’opzione di cui all’articolo 36-bis.

  • cessione autovettura da parte di ex minimo transitato in regime ordinario

Per quanto riguarda il caso di cessione di un’autovettura acquistata da un contribuente durante la permanenza nel regime dei minimi, quindi senza aver detratto l’Iva sull’acquisto, che si trova ora in regime ordinario, bisogna considerare che lo stesso deve aver provveduto ad effettuare la rettifica della detrazione Iva nel primo anno di applicazione del regime ordinario.

Di conseguenza è come se lo stesso fosse stato sempre in regime Iva e quindi deve applicare l’imposta secondo le modalità ordinarie nel caso di successiva cessione, seguendo la casistica precedente (Iva detratta integralmente, non detratta, detratta parzialmente all’atto dell’acquisto).

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