12 Settembre 2024

Il regime OSS e la qualifica di esportatore abituale

di Leonardo Pietrobon
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La scheda di FISCOPRATICO

Gli articoli 74-quinquies e 74-sexies, D.P.R. 633/1972, hanno introdotto, ormai dal “lontano” 1.7.2021 la possibilità di adottare il regime speciale OSS (c.d. One Stop Shop) che, su base facoltativa, permette di assolvere l’Iva, nonché i conseguenti obblighi, attraverso modalità semplificata per le seguenti operazioni:

  1. le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  2. le vendite a distanza intracomunitaria di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  3. le vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  4. le prestazioni di servizi B2C effettuate in Stati membri diversi da quello del prestatore.

Sotto il profilo sostanziale, il soggetto passivo che opziona il regime OSS può dichiarare e poi versare in unico Stato membro, ossia lo Stato di identificazione, l’Iva dovuta negli altri Stati membri, senza doversi identificare in ognuno di questi, con una notevole semplificazione e un evidente risparmio economico per l’esecuzione dei citati adempimenti.

Dal punto di vista procedurale, per poter aderire al regime speciale OSS in Italia, occorre far riferimento alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con il Provvedimento n. 168315/2021, secondo cui, in aderenza alla direttiva UE n. 2455/2017, il soggetto passivo Iva che, invece, si avvalga del regime OSS UE, per assolvere all’adempimento previsto dall’articolo 74-sexies, 4° comma, D.P.R. n. 633/1972, dovrà presentare:

  • una dichiarazione, compilata sulla base dello schema previsto (Allegato E), per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni;
  • procedere con il versamento periodico dell’Iva emergente dalla dichiarazione periodica di cui al punto precedente.

Sintetizzati gli aspetti generali del citato regime OSS, sotto il profilo operativo è necessario stabilire se tali operazioni concorrono o meno all’attribuzione della qualifica di esportatore abituale al soggetto passivo cedente.

L’articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R.633/1972, prevede che costituiscono operazioni non imponibili:

  • le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili;
  • le prestazioni di servizi rese a soggetti che godono della qualifica di esportatori abituali.

Sotto il profilo soggettivo, invece, l’esportatore abituale è rappresentato da quel soggetto che, avendo effettuato in misura rilevante cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie e/o operazioni assimilate, si avvale della facoltà di acquistare beni e servizi, ovvero d’importare beni, senza pagamento dell’imposta.

Tracciati in modo generale i requisiti per poter accedere al regime OSS (e alla qualifica di esportatore abituale) è utile capire a quali condizioni le due discipline possono convivere in capo al medesimo soggetto passivo.

Con la risposta ad interpello n. 802/2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito come il regime OSS si coordini con i regimi interni, quale la disciplina IVA del plafond e con quella del rimborso e della compensazione del credito internazionale. Secondo l’Agenzia, le semplificazioni “formali“, consistenti anche nell’esonero dall’obbligo di emettere la fattura previste nell’OSS, dovrebbero determinare l’impossibilità di dichiarare e documentare i requisiti per l’utilizzo del plafond Iva per l’accesso al rimborso infrannuale, in quanto, le modalità di documentazione previste per i soggetti aderenti al regime OSS debbano essere considerate soltanto ai fini del regime medesimo che richiede di garantire un’adeguata base informativa per le verifiche da parte delle autorità fiscali degli Stati membri di consumo.

Più nel dettaglio, l’Agenzia delle entrate, nel citato documento di prassi, afferma che l’esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione valido ai fini OSS non possa estendersi ai soggetti che intendano avvalersi di regimi agevolativi interni, per i quali non siano previste semplificazioni documentali e che siano caratterizzati da esigenze di controllo differenti.

Di conseguenza, i soggetti che effettuano vendite a distanza intra-UE, anche se dichiarano e versano l’Iva mediante il regime OSS UE, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza il pagamento dell’Iva e dei requisiti volti ad ottenere i rimborsi trimestrali dovranno, a parere dell’Agenzia delle entrate, continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.

La stessa Agenzia delle entrate, con la successiva risposta ad interpello n. 493/2022, ha confermato che il soggetto passivo che adotta il regime OSS e intenda applicare il regime previsto per gli esportatori abituali deve considerare, ai fini della concorrenza della citata qualifica, anche le operazioni assoggettate al regime speciale OSS, solo laddove continui ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.

In conclusione, l’Agenzia delle entrate ritiene che un contribuente, che fattura e documenta le operazioni OSS nelle modalità ordinarie, potrà nondimeno avvalersi della qualifica di esportatore abituale (e del plafond) in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne diano il diritto allo stesso, poste in essere nel periodo considerato.