5 Novembre 2015

Il regime sanzionatorio per gli eredi in caso di rateazione delle somme

di Leonardo Pietrobon
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Secondo quanto stabilito dall’articolo 65 D.P.R. 600/1973 per le obbligazioni di carattere tributario gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria. In questa maniera viene attribuita in sostanza all’erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l’intero debito del de cuius. In base all’articolo 8 D.Lgs. 472/1997, invece, è opportuno evidenziare sin da subito che la trasmissibilità non interessa le eventuali sanzioni comminate al defunto; pertanto gli eredi sono eventualmente responsabili unicamente della somma capitale e dei relativi interessi, in quanto “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.

Il principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi è stato confermato in modo inequivocabile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12754/2014, con la quale i supremi giudici hanno affermato che “la trasmissibilità della sanzione dal de cuius agli eredi è prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità”.

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