Il registro delle attività sportive
di Guido MartinelliLetizia Di NicolantonioAi sensi dell’articolo 11 D.Lgs. 39/2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, ha approvato, con apposito Decreto del 27.03.2023, il Nuovo Regolamento per la tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (in breve “R.A.S. registro attività sportive”), presso il Dipartimento per lo sport e gestito da Sport e Salute s.p.a., con funzione certificatoria della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle Asd/Ssd, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro istituito presso il C.O.N.I. (articolo 1, comma 3, Regolamento).
Sono iscritte nel registro tutte le associazioni e società sportive affiliate già iscritte al registro C.O.N.I. alla data del 31 agosto 2022 (che sono state trasferite automaticamente) e tutte quelle che hanno chiesto l’affiliazione ad un organismo affiliante (Federazione sportiva, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva) in data successiva.
Inoltre potranno iscriversi, a far data dal prossimo 1° luglio, anche tutti gli enti del terzo settore non costituiti in forma di Asd o Ssd.
L’iscrizione al registro è anche presupposto per poter “accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura” (articolo 2, comma 1, lett. gg).
Inoltre il Registro trasmetterà l’elenco dei soggetti iscritti alla Agenzia delle entrate al fine di attestarne il diritto a godere delle agevolazioni fiscali previste per le sportive dilettantistiche.
Nel Regolamento vengono precisate le modalità operative dell’iscrizione telematica (è previsto l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica univoco per le comunicazioni, senza alludere espressamente alla posta elettronica certificata – articolo 6, comma 8, del Regolamento), da effettuarsi per il tramite del proprio organismo affiliante, cui spettano anche funzioni di controllo della documentazione allegata.
Infatti il riconoscimento ai fini sportivi è di competenza dell’ente affiliante (e avverrà sulla base dei criteri previsti dai rispettivi regolamenti) mentre il registro attesterà la natura sportivo-dilettantistica dell’attività praticata.
È fatto obbligo, inoltre, in capo all’ente affiliante, di comunicare preventivamente ai propri affiliati e tesserati già iscritti che i dati raccolti saranno comunicati al Dipartimento per lo Sport (articolo 6, comma 5, Regolamento in esecuzione dell’articolo 12 D.Lgs. 39/2021).
Le modalità di iscrizione sono disciplinate dall’articolo 6 D.Lgs. 39/2021, dall’articolo 6 del Regolamento ed ulteriormente dettagliate con istruzioni operative, nell’allegato 1 al Regolamento stesso, con possibilità di ricorrere altresì al soccorso istruttorio in sede di compilazione.
La novità è il ripristino dell’obbligo del deposito dello statuto, in origine non previsto, che appare come necessario al fine di poter verificare il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 7 D.Lgs. 36/2021.
L’articolo 5 del Regolamento, ai requisiti previsti dall’articolo 5 D.Lgs. 39/2021 (ovvero l’esercizio di attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., che a mente dell’articolo 5 lettera e, del Regolamento deve essere comprovata), contempla requisiti ulteriori in capo alla Asd/Ssd istante, a pena di nullità dell’iscrizione stessa (articolo 8, comma 1, lettera b, del Regolamento), quali ad esempio, la presenza di una sede legale e/o operativa nel territorio dello Stato e la presenza di un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo riconosciuto dal Coni.
A tal fine, è fatto obbligo, a carico della Asd/Ssd richiedente, di allegare una dichiarazione indirizzata all’ente affiliante, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’iscrizione, dell’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa.
Tale indicazione sembra aprire uno spiraglio alla soluzione di un problema che da troppo tempo appare ancora irrisolto.
Ossia se un sodalizio sportivo debba svolgere necessariamente sia attività competitiva che attività di avviamento o se possa essere sufficiente lo svolgimento di una solo di queste.
Soluzione che chi scrive auspica da tempo.
La procedura di iscrizione, in caso di esito positivo, rilascia un attestato di iscrizione con un QR Code che identifica i dati (dati dell’ente sportivo, delle affiliazioni, degli organi di governo, dei tesserati, delle attività esercitate, delle rispettive discipline sportive identificate con apposito codice nell’elenco in calce all’allegato 1) corrispondenti alla Asd/Ssd neo-iscritta (All. 1 al Regolamento)
Infatti, l’iscrizione si rinnova automaticamente con la ri-affiliazione all’ente affiliante (articolo 7, comma 1, Regolamento), fermo restando l’obbligo in capo alla Asd/Ssd iscritta, di comunicare a mezzo del proprio legale rappresentante p.t. o un suo delegato (articolo 6, comma 14, Regolamento), eventuali modifiche ed aggiornamenti, con apposita dichiarazione indirizzata all’organismo affiliante, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo il verificarsi dell’evento (articolo 7, comma 2, Regolamento).
Rimane ferma la possibilità di previsione, con apposito D.P.C.M. di ulteriori requisiti e/o autorizzazioni speciali all’iscrizione ad opera del Dipartimento per lo Sport, in casi eccezionali.
L’articolo 8 del Regolamento contempla casi tassativi di nullità dell’iscrizione, primo tra tutti l’indicazione di un codice fiscale o partita Iva non corretti.
Entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Dipartimento dello Sport può accogliere, rifiutare l’iscrizione o disporne l’integrazione che può avvenire o spontaneamente entro 10 giorni dalla richiesta, oppure previo invito espresso del Dipartimento per lo Sport che fissa un termine non superiore a 180 giorni, pena la cancellazione dal Registro (articolo 6, comma 13, del Regolamento).
Altre cause di cancellazione sono previste dall’articolo 9 del Regolamento: istanza motivata da parte della Asd/Ssd interessata oppure accertamento d’ufficio della mancanza dei requisiti di legge e regolamento, nonché provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Avverso il provvedimento di cancellazione o accertamento di nullità è ammessa istanza di annullamento o revisione in autotutela, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport (articolo 10 Regolamento).