Il Registro Unico Nazione Terzo settore: il 2021 sarà l’anno di partenza?
di Guido MartinelliSe l’anno scorso scrivemmo, sbagliando clamorosamente la previsione, che il 2020 sarebbe stato l’anno dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (“Inizia a intravedersi il registro unico nazionale del terzo settore” in EcNews dell’11.11.2019), oggi sembra proprio che sia il 2021 l’anno del definitivo decollo di questa parte della riforma del terzo settore.
Infatti la conferenza Stato-Regioni ha approvato la bozza di decreto previsto dall’articolo 53, comma 1, del codice del terzo settore che dovrà disciplinare la procedura per l’iscrizione degli enti al citato Registro e che, successivamente alla sua registrazione, è pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il comma 2 del citato articolo prevede che le Regioni e le Province autonome avranno poi ulteriori 180 giorni per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione.
Tendenzialmente, quindi, tutto lascia presumere che, per l’estate del prossimo anno, potremo vedere operativo il Runts.
Il testo ricalca in gran parte quello che era già circolato l’anno scorso.
Si conferma che la competenza territoriale del Registro è collegata con la Regione o Provincia autonoma in cui l’ets ha sede legale, salvo che per le Reti associative, la cui competenza è sempre dell’ufficio statale, e che i collegamenti e la trasmissione dei documenti avverranno esclusivamente in via telematica.
Pertanto, ogni ets dovrà necessariamente munirsi di casella di posta elettronica certificata e di attrezzatura che consentano la trasmissione dei documenti (statuti e delibere) in formato elettronico.
L’iscrizione ha effetto costitutivo della qualifica di ente del terzo settore e, nei casi previsti dall’articolo 22 del codice, anche del riconoscimento della personalità giuridica.
L’articolo 8 della bozza di decreto in esame, al comma 5, elencando i documenti da produrre al fine della iscrizione, indica “lo statuto registrato presso l’agenzia delle entrate”.
Pertanto la registrazione dello statuto, che non era prevista dal codice per gli ets privi di personalità giuridica, diventa di fatto onere obbligatorio per tutti, a prescindere dalla loro natura giuridica.
Viene previsto l’obbligo del deposito degli “ultimi due bilanci approvati se disponibili”. Si ritiene che il termine qui sia stato usato in maniera atecnica, e il riferimento sarà comunque anche ai meri rendiconti di cassa approvati da quegli enti non profit fino ad oggi non obbligati alla redazione di un bilancio civilistico.
Nella domanda dovrà essere fatta anche “la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi dell’articolo 79 comma 5 del codice”.
Non può non evidenziarsi l’estrema difficoltà che, sotto il profilo operativo, potrà essere data da questa richiesta.
Per gli enti neo-costituiti si tratterà di mere ipotesi di lavoro, per chi avesse uno storico “anche” da soggetto non del terzo settore, i rendiconti saranno stati redatti con criteri che difficilmente potranno consentire di scegliere la natura, sotto il profilo fiscale, dell’ente con sufficiente approssimazione.
In special modo nella fase di avvio della riforma per la quale non esiste ancora il via libera dalla Unione europea per la parte fiscale.
Si conferma che la determina dei lavoratori ai fini del rapporto di prevalenza o meno con i volontari sarà fatta con riferimento solo ai lavoratori dipendenti o parasubordinati.
Sembrerebbe, pertanto, che i soggetti a cui vengono erogati i compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir da parte di bande, cori, filodrammatiche, associazioni e società sportive dilettantistiche non rientrino in tale computo.
Non viene meglio determinato come individuare quali siano gli ets, diversi dalle imprese sociali, “che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa” e che, come tali, dovranno essere iscritti, oltre che al Runts, anche al registro imprese.
Gli aggiornamenti delle informazioni al Runts potranno essere trasmessi dal rappresentante legale dell’ets, da uno o più degli amministratori, se a tal fine autorizzati, dal rappresentante legale della rete associativa a cui l’ente aderisce e, limitatamente al deposito atti, da un dottore commercialista (e, onestamente, si fatica a comprendere le ragioni di questo limite).
Viene confermata la responsabilità personale degli amministratori nel caso in cui, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo di imposta, non comunichino “la perdita della natura non commerciale dell’ente”.
Ogni triennio il Runts effettuerà, per ogni ets, una verifica in merito alla “permanenza dei requisiti di legge previsti per l’iscrizione al Runts, anche con riferimento al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Se ritenuto necessario tali verifiche potranno essere effettuate in loco “anche tramite la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni”.