5 Maggio 2016

Il rendiconto come informazione sulla rivalutazione di quote associative

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Tra le diverse clausole che lo statuto di un ente associativo deve contenere per poter applicare le agevolazioni fiscali vi è anche quella che pone un vincolo alla “circolazione” della quota associativa. Secondo quanto prevede la lettera f) del comma 8 dell’articolo 148 del TUIR, infatti, nello statuto delle associazioni deve essere prevista una clausola che preveda la “intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa”.

La ratio del primo precetto è chiara: il rapporto associativo è di carattere strettamente personale ed il legislatore ha voluto impedire qualsiasi utilizzo improprio e strumentale della quota. Circa il divieto di effettuare rivalutazioni sulla quota è molto probabile che si tratti di una formula mutuata dal mondo societario che, a dire il vero, con la realtà delle associazioni non ha molto a che fare.

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