Il rendiconto finanziario utile anche per le “imprese minori”
di Fabrizio G. PoggianiNonostante il legislatore abbia obbligato la redazione del rendiconto finanziario a partire dal 1° gennaio 2016, l’OIC 10 (§ 1) ne consiglia la redazione già a partire dal 2014 anche per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, di cui all’art. 2435-bis c.c., e per le micro-imprese, esonerate dalla presentazione della nota integrativa, previa indicazioni di alcune informazioni.
Infatti, il D.Lgs. 139/2015 ha recepito la Direttiva 34/2013/UE e il legislatore ha introdotto, con l’art. 6, comma 7, del citato provvedimento, l’art. 2425-ter il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario per tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, giacché l’art. 2435-bis c.c. esonera le società che lo redigono in forma abbreviata e l’art. 2435-ter c.c. esonera le micro-imprese.
Si evidenzia, però, che l’OIC 10, emanato nel 2014, già a partire dal detto periodo, tenendo conto delle informazioni in esso contenute, consiglia la predisposizione a tutte le società, a prescindere dalla tipologia di bilancio cui le stesse sono obbligate.
Infatti, il rendiconto è un documento che mette in evidenza l’informazione di natura finanziaria, rilevando l’entità delle disponibilità liquidite prodotte dalla società, giacché, il comma 2, dell’art. 2423 c.c. richiede che “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.
In effetti, come si evince chiaramente dalle disposizioni contenute nell’art. 2425-ter c.c., il rendiconto deve evidenziare “l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”.
Il bilancio d’esercizio è un documento “statico” che fornisce, a una certa data (generalmente la data di chiusura dell’anno, per i cosiddetti “solari”), la situazione patrimoniale e il risultato economico (utile/perdita) dell’esercizio, ma non mette in chiara evidenza la creazione dei flussi che formano le disponibilità liquidite (denaro in cassa, assegni e depositi bancari e postali).
Peraltro, opportunamente, è stata abbandonata la rilevazione del capitale circolante netto – CCN (attività correnti – passività correnti), quale risultato del documento, sposando, quale grandezza di riferimento, le disponibilità liquide (si veda l’OIC 10, appendice “C”, § 2); in coerenza con quanto indicato in OIC 14, è stata adottata una nozione restrittiva di liquidità, dovendo indicare nell’aggregato, come detto, i depositi bancari e postali, gli assegni ed il denaro in cassa, a prescindere che gli stessi siano espressi in valuta estera (voce C.IV dello Stato patrimoniale attivo).
Il primo rilievo che si deve porre in evidenza è che si tratta di una nozione più restrittiva, rispetto a quella contenuta nello IAS 7, con l’ulteriore evidenza che restano fuori i valori relativi alle banche passive a breve e non viene richiesta l’indicazione della posizione finanziaria netta (PFN).
Poste queste evidenze, però, come richiesto dal legislatore, il documento, che può essere inserito all’interno della nota integrativa, fornisce l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio, nonché i flussi finanziari dell’esercizio, derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento (sono presenti, infatti, tre macro aree all’interno delle quali classificare i flussi).
Inoltre, sono state individuate due modalità di rappresentazione, con riferimento ai flussi finanziari, ovverosia il cosiddetto “metodo diretto”, nel quale i flussi in entrata e in uscita sono direttamente correlati agli incassi dei crediti e ai pagamenti dei debiti, e il “metodo indiretto”, nel quale i flussi sono determinati a partire dal risultato dell’esercizio, su cui vengono eseguite le necessarie rettifiche; l’OIC 10 non indica, in tal caso, alcuna preferenza, mentre lo IAS 7 ritiene che il primo metodo sia quello da utilizzare preferibilmente.
Si ricorda che il rendiconto dell’OIC 10 è già rispettoso delle prescrizioni legislative; peraltro, il documento rappresenta sicuramente un valido strumento per l’analisi delle dinamiche finanziarie dell’azienda, estremamente apprezzato dagli istituti di credito e finanziari, giacché riesce a mettere in risalto il margine operativo lordo (MOL), il flusso finanziario prima e dopo le variazioni del capitale circolante netto (CCN), nonché le disponibilità liquide all’inizio e alla fine del periodo considerato e il cash flow operativo (Fondazione nazionale dei Commercialisti, documento 28/02/2015).
Pertanto, sebbene le disposizioni del D.lgs. 139/2015, entrate in vigore lo scorso 1° gennaio, prevedano l’obbligo esclusivamente per le società che non sono obbligate alla redazione del bilancio in forma abbreviata, lo stesso OIC 10, ma anche la dottrina più qualificata, ritiene consigliabile la redazione del rendiconto anche alle società che predispongono il bilancio in forma abbreviata, di cui all’art. 2435-bis c.c., proprio per le ulteriori informazioni fornite; tutto ciò a decorrere dal 2014, ma con l’ulteriore possibilità di predisporre il documento come documento correlato al bilancio 2015.