25 Agosto 2015

Il requisito della mutualità per le cooperative di produzione e lavoro

di Davide De Giorgi
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Le cooperative di produzione e lavoro, e cioè “le cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci” (cfr. Legge 3 aprile 2001, n. 142), a mutualità prevalente e i loro consorzi beneficiano, da un lato, dell’esenzione parziale dalle imposte sul reddito prevista dall’articolo 12 della Legge n. 904 del 1977 in relazione alle somme destinate a riserve indivisibili, e dall’altro, ricorrendone i presupposti, delle esenzioni previste dal titolo III del D.P.R. n. 601 del 1973.

In Italia, le cooperative di produzione e lavoro si sono sviluppate, da un lato, come forma di cooperazione tra artigiani, la prima è sorta nel 1855 tra produttori di vetro ad Altare, e, dall’altro, come una forma di organizzazione che raggruppa addetti a lavori manuali senza qualifiche particolari. Queste ultime sono state create, la prima nel 1883 a Ravenna, allo scopo di migliorare l’accesso all’occupazione dei soci che subiscono la disoccupazione strutturale o stagionale, inizialmente soprattutto nel settore dei lavori di costruzione ed edili ma più di recente nell’ambito di attività di varia natura.

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