Il restyling del principio contabile OIC 16 sulle immobilizzazioni materiali
di Luca Mambrinprincipi contabili che sono stati recentemente
approvati da parte dell’OIC, di sicuro interesse sono le novità apportate
al principio contabile n. 16 sulle immobilizzazioni materiali, variato rispetto alla precedente versione del 16 settembre 2005 ai fini di un riordino generale della tematica ed un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.
principali novità contenute nella nuova versione del principio, che ricordiamo, sono
applicabili già ai bilanci chiusi a decorrere dal 31 dicembre 2014 vanno messe in evidenza in particolare le seguenti:
- sono stati chiariti alcuni aspetti applicativi della disciplina relativa al processo di ammortamento. In particolare:
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- è stata eliminata la disposizione secondo la quale l’ammortamento andava sospeso per cespiti non utilizzati per lungo tempo: anche in queste particolari situazioni infatti il bene anche se non utilizzato è soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica pertanto va ugualmente sottoposto a processo di ammortamento;
- nel caso in cui l’immobilizzazione materiale comprenda componenti aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, gli ammortamenti delle varie componenti vanno calcolati separatamente: si ritiene che tale comportamento sia maggiormente corretto e faciliti la contabilizzazione nel momento in cui il componente verrà sostituito;
- viene specificato che l’ammortamento deve essere interrotto nel caso in cui il valore residuo risulti almeno pari al valore contabile del cespite;
- per quanto riguarda i metodi di ammortamento viene ribadito che il metodo preferito per il calcolo dell’ammortamento è quello a quote costanti; è tuttavia consentito utilizzare il metodo a quote decrescenti quando realizza una migliore correlazione tra ammortamento del costo del bene e benefici attesi, mentre non è ammesso il metodo di ammortamento a quote crescenti, in quanto in contrasto con il principio della prudenza;
- è stata riformulata la disciplina relativa alla capitalizzazione degli oneri finanziari riconoscendo, nel caso in cui sia significativa, la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione;
- è stata soppressa la previsione che permetteva di non scorporare il valore del terreno dai fabbricati su cui essi insistono quando il valore del terreno tende a coincidere con il valore di ripristino/bonifica del sito: si ritiene infatti che la rilevazione distinta del terreno fornisca una migliore rappresentazione del bilancio al lettore;
- sul tema della rilevazione delle immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito viene precisato che tali beni vanno iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale in base al “presumibile valore di mercato alla data di acquisizione” al lordo dei costi accessori sostenuti (o da sostenere) affinché possano essere inserite in modo durevole nel processo produttivo;
- viene inoltre precisato che le svalutazioni di immobilizzazioni precedentemente rivalutate devono transitare a conto economico, a meno che non vi sia una diversa previsione di legge;
- in tema di beni destinati vendita sono stati esplicitati i requisiti al verificarsi dei quali tali beni devono essere riclassificati nell’attivo circolante: tali beni vanno valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato da intendersi quale valore netto di realizzazione, ossia il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione;
- per quanto riguarda i contributi in c/impianti, rispetto alla versione precedente del principio contabile, viene precisato che tali contributi vanno rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati; vanno iscritti quanto si tratta di contributi acquisiti in via definitiva.
svalutazione per perdite durevoli
di valore sia stato eliminato dal principio contabile OIC 16 per la parte relativa alle immobilizzazioni materiali (e dal principio contabile OIC 24 per le immobilizzazioni immateriali) in quanto
è stato redatto un nuovo e specifico principio contabile,
l’OIC 9 denominato “
Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzaizoni materiali e immateriali”.