Il ricalcolo del fondo svalutazione crediti
di Emanuel MonzeglioI crediti, secondo quanto previsto dal principio contabile “OIC 15 – Crediti”, sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. Un credito deve essere svalutato nell’esercizio in cui si ritiene probabile che tale credito abbia perso valore.
La stima del fondo svalutazione crediti è una procedura particolare che necessita di molta attenzione, sia da parte degli amministratori in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio, sia da parte del revisore legale al fine di valutarne la sua congruità.
La società, al fine di stimare il fondo svalutazione, deve valutare se sussistono degli indicatori specifici che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso il suo valore, parzialmente o completamente.
Alcuni indicatori che possono far ritenere esistente una perdita di valore del credito possono essere:
- significative difficoltà finanziarie del debitore;
- violazione del contratto esistente tra creditore e debitore, ovvero inadempimento o mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- il creditore, per difficoltà finanziarie del debitore, concede a quest’ultimo una concessione che altrimenti non avrebbe concesso;
- esiste la possibilità che il debitore dichiari il fallimento o attivi altre procedure concorsuali;
- dati che indichino l’effettiva esistenza di una diminuzione nei futuri flussi finanziari stimati per un credito o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.
La verifica della sussistenza di indicatori di perdita di valore varia in ragione della composizione delle voci dei crediti.
Infatti, essa può avvenire per singolo credito, quando si è in presenza di un numero limitato di crediti, o a livello di portafoglio, se i crediti sono numerosi e individualmente non significativi.
Se i crediti sono numerosi e tra la voce sono presenti alcuni crediti individualmente significativi, la verifica può avvenire singolarmente per i crediti più rilevanti e, a livello di portafoglio per i restanti.
In caso di valutazione dei crediti a livello “globale” di portafoglio, i crediti devono essere raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio simili che possono essere indicate nella capacità del debitore di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali stabilite.
Successivamente, una volta definite le classi di credito, si possono applicare delle formule per la determinazione delle riduzioni di valore che possono essere ricercate ad esempio dalla percentuale delle perdite medie storicamente rilevate.
Qualora alcuni crediti fossero, invece, coperti da assicurazione, l’accantonamento deve avvenire solamente per la parte di credito non coperta.
Una volta definito il valore di accantonamento al fondo svalutazione crediti, da parte della società, tocca al revisore legale valutarne la sua congruità.
Per poter accertare la corretta valutazione dei crediti effettuata dagli amministratori della società, il revisore dovrà effettuare una serie di controlli che riguardino il rischio di inesigibilità dei crediti, che vengono svolti attraverso l’analisi:
- dell’anzianità dei crediti;
- dei crediti in sofferenza;
- delle perdite su crediti degli esercizi precedenti.
La procedura tipica per valutarne la congruità consiste nel ricalcolo del fondo svalutazione crediti.
Anche in questo caso, i crediti vengono suddivisi per categorie, alle quali viene applicata una specifica percentuale ottenuta tenendo conto dei seguenti elementi:
- numero di giorni/mesi trascorsi dalla scadenza del credito;
- condizione in cui si trova il credito (sofferenza, procedura fallimentare, ecc.);
- perdite su crediti verificatesi nei precedenti esercizi.
Un altro passaggio fondamentale è la circolarizzazione ai legali per ottenere informazioni utili circa l’andamento delle pratiche di recupero dei crediti.
Un esempio di ricalcolo del fondo potrebbe essere il seguente:
- clienti falliti senza garanzie: svalutazione 100%;
- crediti inesigibili: svalutazione 100%;
- crediti scaduti da meno di 30 giorni: svalutazione 5%;
- crediti scaduti da più di 30 giorni: svalutazione 10%;
- crediti scaduti da oltre 60 giorni: svalutazione 20%;
- crediti scaduti da oltre 180 giorni: svalutazione 35%;
- crediti scaduti da oltre 1 anno: svalutazione 50%.
Dopo aver determinato il valore complessivo del fondo svalutazione, il revisore ottiene elementi probativi sufficienti per poter valutare l’importo dell’accantonamento effettuato dalla società, tenendo anche in considerazione il saldo del fondo svalutazione crediti dell’esercizio precedente.