5 Settembre 2015

Il ricalcolo dell’acconto Ires nel modello Unico SC 2015

di Luca Mambrin
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In determinate circostanze per il calcolo dell’acconto Ires dovuto, oltre all’applicazione delle regole ordinarie vi è la necessità di procedere alla rideterminazione dell’importo da versare in virtù di alcune specifiche disposizioni; in tali situazioni si deve procedere al ricalcolo dell’acconto, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle sottoelencate disposizioni ed utilizzandola per la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2015.

Si tratta in particolare:

  • dell’art. 34 della legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) che ha introdotto a regime la deduzione forfetaria  in  favore   degli   esercenti   impianti di distribuzione carburanti, deduzione forfetaria che varia sulla base di scaglioni stabiliti di ricavi:

– deduzione dell’ 1,1% dei ricavi fino ad euro 1.032.000;

– deduzione dello 0,6% dei ricavi oltre euro 1.032.000 e fino ad euro 2.064.000;

– deduzione dello 0,4% dei ricavi oltre euro 2.064.000.

Il comma 2 dello stesso articolo 34 prevede che tali deduzioni forfetarie non debbano essere considerate nella determinazione dell’acconto Ires dovuto per l’anno successivo e pertanto tale acconto dovrà essere calcolato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto delle deduzioni in esame;

– dell’art. 49-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 171/2005 che prevede la possibilità di assoggettare, su richiesta del percipiente, ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività, i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale (di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni). L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi; lo stesso comma 5 dell’art. 49-bis prevede poi che l’acconto Irpef/Ires debba essere calcolato “senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Quindi il reddito complessivo deve essere rideterminato tenendo in considerazione anche questi redditi assoggettati nel periodo d’imposta ad imposta sostitutiva, ai fini del corretto calcolo dell’acconto dovuto;

– dell’art. 1 del D.L. n. 201/2011 che ha introdotto un incentivo alle imprese denominato ACE “Aiuto alla crescita economica” ovvero la possibilità sia per i soggetti Ires che per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria di dedurre una determinata percentuale sull’aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010. La legge di Stabilità 2014 al comma 137 ha incrementato l’aliquota del 3% applicabile fino al periodo d’imposta 2013, fissandola per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, rispettivamente, al 4%, al 4,5% e al 4,75%. Tuttavia il successivo comma 138 ha previsto che i soggetti che beneficiano della deduzione c.d. “ACE” debbano determinare l’acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente.

Nel modello Unico SC 2015, nel rigo RS79, è richiesta l’indicazione dei dati relativi al ricalcolo dell’acconto relativo al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (quindi relativo all’anno 2014) ma non quello dell’acconto 2015. In particolare nel prospetto va indicato l’ammontare dell’acconto 2014 rideterminato, utilizzando il metodo storico; a tal fine, occorre tenere conto delle citate disposizioni che modificano la determinazione dell’acconto dovuto per il 2014, assumendo quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base a tali disposizioni.

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In particolare nel rigo RS79, va indicato:

  • in colonna 1 il reddito relativo al periodo d’imposta precedente rideterminato;
  • in colonna 2 l’imposta del periodo precedente rideterminata dove l’imposta da rideterminare è quella indicata nel rigo RN17 del modello Unico SC 2014;
  • in colonna 3 l’importo dell’acconto relativo al presente periodo d’imposta (ovvero il 2014), calcolato con il metodo storico, sulla base dell’imposta indicata in colonna 2.

I soggetti che hanno determinato l’acconto con il metodo previsionale non sono tenuti alla compilazione del rigo in questione.