10 Maggio 2016

Il ricorso per Cassazione per l’omesso esame di un fatto decisivo

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 3591 del 24.02.2016 la Corte di Cassazione ribadisce che al ricorso per cassazione notificato dopo l’11.09.2012 deve applicarsi l’art.360, co.1, nella nuova formulazione introdotta dall’art.54, co.1, lett. b) D.L. n.83/12, che ha sostituito il n. 5 del co.1 dell’art.360 c.p.c., circoscrivendo il vizio di legittimità alla sola omissione di un fatto controverso (“che è stato oggetto di discussione fra le parti”) ritualmente allegato e dimostrato in giudizio, tale per cui se fosse stato invece tenuto in debito conto dal giudice, avrebbe comportato con certezza un diverso esito della controversia. I Supremi Giudici, richiamando sul punto la sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 8053/2014, hanno confermato che la nuova norma sul giudizio di cassazione è applicabile anche alle controversie tributarie, atteso che la disposizione di cui all’art.54, co.3-bis D.L. n.83/12, che sottrae all’applicazione “delle disposizioni del presente articolo” il processo tributario, deve intendersi riferita in via esclusiva al solo giudizio di merito avanti le commissioni tributarie, del quale intende preservare la specialità della disciplina processuale, ma non si estende anche al giudizio avanti la Corte di Cassazione che il Legislatore ha inteso mantenere nella sua unitarietà.

La Cassazione, chiarendo che sono, quindi, inammissibili motivi di impugnazione con i quali venga censurata l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello, specifica che, sulla base della nuova norma, l’ambito di operatività del vizio di legittimità di cui al n. 5 del co.1 dell’art.360 c.p.c. relega il vizio di motivazione al “minimo costituzionale” individuato dall’art.111 della Costituzione, esaurendosi tale fattispecie in quelle figure (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione ex art.132 c.p.c. n. 4 e che determinano la nullità della sentenza.

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