9 Febbraio 2015

Il ricorso tributario blocca l’INPS

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 8379 del 09.04.2014 la Corte di Cassazione ha espresso un importante principio in materia di coordinamento tra la riscossione dei contributi previdenziali conseguenti ad un accertamento fiscale e l’impugnazione dell’atto impositivo avanti alla competente Commissione tributaria.

Com’è noto, a seguito dell’introduzione dei c.d. “accertamenti unificati” con il D.Lgs. n. 241/1997 (“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”) ed il D.Lgs. n. 462/1997 (“Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento), qualora, con l’atto di accertamento, emergano maggiori redditi ai fini fiscali che comportino il superamento della soglia del reddito minimale ai fini previdenziali, l’INPS può richiedere al contribuente il pagamento dei maggiori contributi accertati dall’Amministrazione finanziaria.

L’Ente di previdenza può procedere alla riscossione senza necessità di effettuare ulteriori verifiche ed accertamenti, semplicemente recependo quanto riportato nell’atto impositivo, tramite la notifica di un avviso di addebito, avente valore di titolo esecutivo, come previsto dall’art. 30, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010.

Il contribuente che voglia contestare il contenuto dell’avviso di addebito deve proporre ricorso avanti al Giudice del lavoro, competente, ex art. 24 comma 5 del D.Lgs. 46/1999, per le impugnazioni delle iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.

In tale sede sorgono tuttavia i problemi, in quanto la competenza piena ed esclusiva sulla procedura accertativa tributaria e sugli atti conseguenti  è riservata alle Commissioni tributarie, pertanto il giudice ordinario non può sindacare la fondatezza dell’accertamento fiscale da cui scaturisce la pretesa contributiva; ciò al fine di evitare una duplicazione di processi e di giudicati aventi lo stesso oggetto.

Il contribuente, pertanto, benché abbia impugnato l’atto impositivo nella sede tributaria, si trova apparentemente sprovvisto di tutela in sede ordinaria, considerato che non vi è alcuna norma che regoli espressamente i rapporti tra i due diversi procedimenti.

La Cassazione con la sentenza n. 8379/2014 si è pronunciata in una vicenda nella quale un contribuente aveva impugnato l’iscrizione a ruolo di un debito previdenziale da parte dell’INPS concernente il recupero di contribuzione relativa alla parte variabile di contribuzione per la gestione commercianti in dipendenza del maggiore reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso era stato accolto in primo ed in secondo grado sulla base delle considerazioni che l’accertamento fiscale dal quale aveva avuto origine la pretesa contributiva dell’INPS era stato impugnato avanti alla competente Commissione tributaria e che l’art. 24 del D.Lgs. 46/1999 prevede che, se l’accertamento è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.

L’INPS aveva impugnato la pronuncia della Corte di Appello avanti alla Cassazione, eccependo che l’accertamento cui fa riferimento il comma 3 dell’art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 deve essere quello operato dal medesimo Istituto e che, in ogni caso, l’iscrizione a ruolo deve ritenersi inibita solo nel caso in cui l’Istituto sia messo a conoscenza della pendenza del giudizio avanti alla Commissione tributaria.

La Cassazione ha rigettato il ricorso rilevando che la norma in esame non distingue tra accertamenti operati dall’Istituto previdenziale ed accertamenti operati da altri uffici, né esclude l’inibizione all’emissione del ruolo nell’ipotesi in cui l’accertamento, su cui il credito dell’ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al Giudice tributario.

La Suprema Corte afferma quindi il seguente principio di diritto: “in materia d’iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento davanti all’autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.

In assenza di disposizioni di legge più specifiche, la Cassazione ha posto un paletto all’iniziativa dell’INPS, prevedendo che l’Istituto debba attendere l’esito del contenzioso tributario prima di procedere alla riscossione dei crediti previdenziali.

 


Temi questioni contenzioso tributario
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