Ove si tratti di rimborsi di ritenute non convenzionali su dividendi relativi a partecipazioni qualificate maturati fino al 2017 e deliberati fino al 2022, gli stessi non sono da assoggettare ad imposizione.
In tal senso, in modo inequivocabile, depone il passaggio della circolare 26/E/2004, par. 4.3, ove si legge che “nell’eventualità che i dividendi abbiano scontato nel Paese della fonte, sulla base della relativa normativa interna, un prelievo in misura superiore rispetto all’aliquota prevista, ad esempio, dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia … , in caso di utili relativi a partecipazioni non qualificate assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, qualora il contribuente ottenga dall’Autorità fiscale estera il recupero della differenza tra le imposte effettivamente subite e l’aliquota convenzionale, la predetta differenza deve essere assoggettata a tassazione in qualità di dividendo con le stesse modalità previste per gli utili di fonte estera (ritenuta da parte del sostituto d’imposta ovvero, autoliquidazione dell’imposta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 18 del TUIR).
Nel caso, invece, di utili relativi a partecipazioni qualificate, gli stessi concorreranno alla formazione del reddito imponibile al lordo di tutte le imposte estere eventualmente applicate, con la possibilità di scomputo della sola aliquota convenzionale mentre l’eventuale eccedenza non potrà che essere richiesta all’Amministrazione fiscale dello Stato estero e in caso di ottenimento non dovrà essere nuovamente assoggettata a tassazione.”
Questo approccio risulta coerente in quanto il contribuente italiano, dichiarando la quota imponibile del dividendo lordo frontiera, ha pagato, in sede di dichiarazione, la stessa Irpef che avrebbe subito chi, in una situazione analoga, avesse subito direttamente dalla società estera la ritenuta del 15% e non del 35%.
Ovviamente, a conclusioni diverse si perviene qualora gli utili siano relativi a partecipazioni non qualificate o a partecipazioni qualificate, se relativi ad utili maturati dal 2018.
Ove la partecipazione estera sia intestata ad una fiduciaria residente, questa applicherà la ritenuta italiana a titolo di acconto del 26% solamente sul netto frontiera dei flussi di dividendi ragguagliato alla quota imponibile. Diversamente, sui rimborsi della maggiore ritenuta scontata all’estero, non trattandosi di reddito imponibile per il contribuente, non andrà applicata la ritenuta alla fonte, né a titolo di acconto, né tantomeno a titolo di imposta.
Ovviamente, come abbiamo già avuto modo di segnalare, a conclusioni diverse si giunge nel caso in cui si tratti di una partecipazione non qualificata oppure di una partecipazione qualificata in relazione agli utili maturati dal 2018.