24 Gennaio 2020

Il rinvenimento di assegni non legittima l’inversione dell’onere probatorio

di Angelo Ginex
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In via generale, con la nozione di operazioni soggettivamente inesistenti si fa riferimento alle ipotesi in cui la transazione commerciale è effettivamente avvenuta, ma il fornitore risulta differente da quello che appare e che ha emesso la fattura, sicché vi è una chiara divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.

A tal proposito, i giudici di legittimità hanno fornito ulteriori chiarimenti, precisando che: «in materia di Iva, la nozione di “fattura inesistente” va riferita non soltanto all’ipotesi di mancanza assoluta dell’operazione fatturata, ma anche ad ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l’ipotesi di inesistenza soggettiva, che ricorre quando, pur risultando i beni, o il servizio reso, entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle fatture, venga accertato che uno o entrambi i soggetti del rapporto sono falsi. In tal caso, mentre l’obbligo di corrispondere l’imposta sull’operazione soggettivamente inesistente deriva dal d.P.R. n. 633 del 1972, articolo 21, comma 7, resta evasa l’imposta relativa alla diversa operazione effettivamente realizzata» (Cfr., Cass. n. 7672/2012).

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