27 Gennaio 2020

Il ripristino dell’Ace

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è ripristinato l’Aiuto alla crescita economica (Ace) ed è abrogata la mini-Ires.

Infatti, la lettera b) del comma 287, dell’articolo unico, della Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e ai commi da 549 a 552, dell’articolo 1 L. 232/2016.

Pertanto, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, è ripristinata l’applicazione dell’Ace, attraverso l’abrogazione espressa delle disposizioni che avevano, a loro volta, soppresso la disciplina dell’Ace, per sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese.

In particolare, la lettera a) del comma 287, dell’articolo unico, L. 160/2019, abroga i commi da 1 a 8, dell’articolo 2 D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, il quale aveva rivisto la mini-Ires, e il comma 1080, articolo unico, della Legge di bilancio 2019.

Si ricorda che l’applicazione del trattamento fiscale agevolato (Ace) spetta alle imprese il cui capitale proprio è incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva.

In particolare, l’Ace consente di dedurre dal reddito delle società di capitali, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale.

Il calcolo dell’importo deducibile si effettua partendo dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente sul capitale, quali i conferimenti e gli utili accantonati, e negativamente, quali le riduzioni di patrimonio con attribuzioni ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende.

Il risultato di tale sommatoria deve essere confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando la base di calcolo dell’Ace, ossia l’incremento patrimoniale.

L’importo deducibile è individuato moltiplicando la base di calcolo per l’aliquota percentuale dell’1,3 per cento, come fissata dalla lettera b) del comma 287 citato.

Si evidenzia che risultano esclusi dall’Ace i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), Tuir, quali “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”.

Inoltre, l’articolo 9 D.M. 03.08.2017 stabilisce che non possono accedere all’agevolazione le società:

  • assoggettate alle procedure di fallimento, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
  • assoggettate alle procedure di liquidazione coatta, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
  • assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all’articolo 54 D.Lgs. 270/1999 (l’esclusione riguarda, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 12/E/2014, unicamente il caso di impossibilità di risanamento con continuazione dell’esercizio dell’impresa o quando si riveli impossibile o economicamente non conveniente);
  • che svolgono come attività prevalente una delle attività per le quali hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 155 Tuir;
  • agricole che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 Tuir. Nel caso di attività agricole che superano i limiti previsti da tale norma del Tuir, rientrando nel reddito d’impresa, l’imprenditore agricolo può accedere all’Ace purché in regime di contabilità ordinaria.
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