14 Settembre 2023

Il risarcimento del danno per utilizzo di marchio contraffatto

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 125del Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.) accorda la possibilità di ottenere il risarcimento del danno in caso di accertata contraffazione del marchio, tenuto conto delle conseguenze economiche negative patite dal titolare del diritto violato, compreso il mancato guadagno, oltre ai benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, agli elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al soggetto leso.

A differenza di quest’ultimo, il danno patrimoniale risarcibile consiste nel danno emergente e nel lucro cessante, laddove il primo (danno emergente) comprende tutte le spese sostenute dal danneggiato per promuovere il segno distintivo e rese inutili dalla violazione (come le spese pubblicitarie), nonché quelle affrontate a causa della contraffazione (si considerino, a titolo esemplificativo, le spese di accertamento della contraffazione nonché quelle per l’attività di investigazione e di vigilanza e per gli investimenti pubblicitari effettuati dal titolare del diritto di privativa e vanificati dall’attività di contraffazione (Tribunale di Bari, Sez. Spec. Impresa, 18.6.2018 e Tribunale di Milano, 30.1.2009), mentre il secondo (lucro cessante) coincide con il mancato profitto del titolare del diritto violato.

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