29 Novembre 2023

Il rischio sportivo e adempimenti giuslavoristici per gli impianti sportivi

di Francesco ScrivanoGuido Martinelli
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L’articolo 33, comma 1, D.Lgs. 36/2021, riporta che, anche nel lavoro sportivo, devono trovare applicazione le norme sulla sicurezza sul lavoro, “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”; da questa fattispecie emerge un’oggettiva diversità della natura dell’attività lavorativa “tradizionale”, rispetto a quella esercitata dagli sportivi, entrambe soggette alla tutela e agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, nel luogo di lavoro tradizionale, ossia quell’ambiente in cui si svolge un’attività lavorativa non sportiva, il lavoratore nell’esercizio della propria mansione non accetta nessun rischio di infortunio (o malattia professionale) eziologicamente connesse all’attività stessa.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede, infatti, una tutela globalmente intesa, rispetto a tutti i rischi alla salute e alla sicurezza (anche potenziali) del lavoratore (che derivano dallo svolgimento dell’attività lavorativa), con la conseguenza che gli obblighi in capo al datore di lavoro si plasmano e misurano in base ad una corretta valutazione dei rischi, in cui può incorrere il lavoratore nell’esercizio dell’attività, al fine della loro prevenzione, riduzione e, ove possibile, eliminazione.

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