Il ritiro diretto della cartella sana i vizi di notifica
di Luigi FerrajoliSecondo la Cassazione, le cartelle esattoriali notificate da Equitalia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sono valide e non necessitano dell’apposizione della relata; inoltre gli eventuali vizi di notifica sono sanati dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del destinatario dell’atto.
E’ quanto confermato dalla sentenza n. 5898 del 24.03.2015, con cui la seconda sezione della Suprema Corte ha deciso una controversia in cui era stata impugnata una cartella esattoriale anche per vizi attinenti alla regolarità della notifica, avvenuta a mezzo posta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’agente della riscossione aveva sostenuto la validità della medesima sia in quanto avvenuta nel rispetto dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 (il cui comma 1 prevede che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”), sia per l’avvenuto raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
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