Il ritiro diretto della cartella sana i vizi di notifica
di Luigi FerrajoliSecondo la Cassazione, le cartelle esattoriali notificate da Equitalia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sono valide e non necessitano dell’apposizione della relata; inoltre gli eventuali vizi di notifica sono sanati dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del destinatario dell’atto.
E’ quanto confermato dalla sentenza n. 5898 del 24.03.2015, con cui la seconda sezione della Suprema Corte ha deciso una controversia in cui era stata impugnata una cartella esattoriale anche per vizi attinenti alla regolarità della notifica, avvenuta a mezzo posta per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’agente della riscossione aveva sostenuto la validità della medesima sia in quanto avvenuta nel rispetto dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 (il cui comma 1 prevede che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”), sia per l’avvenuto raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
Il Giudice di Pace di Nuoro aveva accolto l’opposizione, ritenendo nulla la notifica effettuata da Equitalia Sardegna in quanto effettuata in violazione dell’art. 137 c.p.c.
L’Agente della riscossione ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione del combinato disposto degli articoli n. 26 del D.P.R. n. 602/1973, n. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e 137 e segg. c.p.c. ed in quanto i vizi di notifica dovevano ritenersi sanati dal fatto che il destinatario aveva avuto completa notizia con il ritiro diretto della cartella.
La Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando in primo luogo come la cartella esattoriale avesse comunque raggiunto lo scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., poiché il destinatario aveva avuto completa notizia della cartella notificata tramite il ritiro diretto della stessa ed infatti aveva proposto tempestivamente il ricorso, non avendo subito alcun pregiudizio in relazione al proprio diritto di difesa.
I Giudici al riguardo hanno richiamato la sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 19854/04 che ha affermato che, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 137 c.p.c. e segg., nonché l’art. 160 c.p.c. che, tramite il rinvio all’art. 156 c.p.c., prevede espressamente chela nullità non possa essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
In relazione alla notifica a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte ha richiamato la recente sentenza della Sezione tributaria n. 16949/2014 secondo cui la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, che prescrive altresì l’onere per il concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, con l’obbligo di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
Sul punto peraltro la Cassazione si è recentemente già espressa in diverse pronunce (cfr. Cass. sent. 4567/2015) confermando i predetti principi di diritto.
In particolare, con la sentenza n. 6359/2014 la Suprema Corte ha specificato che la notifica della cartella esattoriale effettuata dal concessionario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e senza relata è da ritenersi valida in forza del fatto che “è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dall’ultimo comma del citato art. 26”.
Tali pronunce si conformano a quanto già affermato dalla Cassazione con le sentenze n. 14327/2009 e n. n. 11708/2011 secondo cui, ai fini del perfezionamento della notifica, è sufficiente che l’ufficiale postale si assicuri che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.