17 Dicembre 2019

Il ruolo dei sindaci e dei revisori nella crisi di impresa – II° parte

di Fabio Favino
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La scheda di FISCOPRATICO

Analizzando le funzioni dell’organo di controllo previste dal D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) si sottolinea l’importanza che assume lo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale come previsto dall’articolo 2409 septies cod.civ., che richiede ai due organi anche la tempestività dello scambio informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.

L’organo di controllo che non svolge anche la funzione di revisione legale non è tenuto ad esprimere un giudizio sulla continuità aziendale, pur vigilando sull’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile a far emergere tempestivamente situazioni di crisi. Per tale ragione lo scambio di informazioni con il revisore legale, che è tenuto a verificare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, risulta determinante per individuare i segnali della crisi di impresa.

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La gestione della crisi d’impresa dopo l’introduzione del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza
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