Il ruolo del commissario giudiziale nel nuovo concordato in bianco alla luce del documento IRDCEC n. 38 del 3.3.2014
di Luigi Ferrajoli
La possibilità di presentare domanda di concordato “in bianco” (o “con riserva”) consente la tempestiva emersione della crisi di impresa all’insorgere dei primi segnali, concedendo al debitore di presentare il piano e la proposta rivolta ai creditori successivamente, entro il termine fissato dal Tribunale.
L’istituto, introdotto nel nostro ordinamento recentemente con il D.L. 83/2012, è stato modificato dal D.L. 69/2013 al fine di rafforzare il ruolo ed i poteri di vigilanza riconosciuti all’autorità giudiziaria già in sede di fissazione del termine anzidetto e prima dell’apertura vera e propria della procedura di concordato.
A questa finalità risponde anche la possibilità riconosciuta al Giudice di nominare, già in questa fase, un Commissario giudiziale. L’esigenza di prevedere la facoltà di nomina di un ausiliario è nata dalla prassi dei Tribunali che, in assenza di una specifica previsione, si erano avvalsi della nomina ex articolo 68 Cod.Proc.Civ., per monitorare l’impresa nel periodo concesso ai fini della predisposizione della proposta e del piano.
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC) nella Circolare n. 38/IR del 3 marzo 2014 sul Concordato in bianco, dedica una particolare attenzione alla figura del Commissario giudiziale soffermandosi sulla nomina e sulle funzioni da esso svolte nell’ambito del sub-procedimento.
La nomina deve essere effettuata in sede di emissione del decreto che concede i termini di presentazione del piano e della proposta ai creditori. La lettura dell’articolo 161, comma 6 della L.F. non pare consentire, a parere dell’IRDCEC, la nomina in altra sede.
Il Tribunale deve fornire le motivazioni della nomina nel decreto stesso e ciò in considerazione dell’incremento dei costi della procedura a seguito dell’intervento di un ulteriore soggetto.
Il Commissario nominato deve possedere i requisiti declinati dall’articolo 28 L.F. per il curatore fallimentare, non incorrere nelle cause di incompatibilità previste nella stessa disposizione e deve accettare la nomina nel termine di due giorni. In caso di mancata comunicazione dell’accettazione al Tribunale verrà effettuata la sostituzione con provvedimento d’urgenza ed in camera di Consiglio.
Al Commissario nominato è riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, pertanto nei suoi confronti saranno applicabili le disposizioni in tema di reclamo contro gli atti emanati, revoca, responsabilità e compenso di cui alla L.F.
In presenza di realtà particolarmente complesse sembra ammissibile, inoltre, la possibilità di nominare un organo collegiale che svolga le funzioni di commissario giudiziale applicando per analogia la normativa speciale dettata per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ovvero relativa alla liquidazione coatta amministrativa.
Per la determinazione del compenso riconosciuto al Commissario giudiziale viene fatto rinvio ai criteri indicati dal D.M. 30/2012 sui compensi spettanti ai curatori fallimentari e nelle procedure di concordato preventivo. Qualora la funzione sia svolta da un organo collegiale, il compenso non può, comunque, superare quello fissato per un unico commissario.
Quanto alle funzioni esercitate dal Commissario giudiziale, l’Istituto di Ricerca richiama alcuni dei compiti tipicamente svolti da tale organo nel corso della procedura di concordato preventivo, quali vigilare sull’attività del debitore al fine di ottenere informazioni adeguate che consentano di segnalare al Tribunale quelle condotte fraudolente che potrebbero portare ad una pronuncia di improcedibilità della domanda o alla dichiarazione di fallimento.
Ulteriori attività che il Commissario è chiamato a svolgere e che possiamo dire strettamente connesse alle peculiarità del concordato in bianco sono: esprimere il proprio parere sull’opportunità di compiere atti di straordinaria amministrazione; vigilare sull’adempimento degli obblighi informativi al Tribunale da parte del debitore; esprimere un parere circa la manifesta inidoneità dell’attività svolta dal debitore per la predisposizione della proposta e del piano, anche ai fini di una eventuale riduzione del termine concesso dal giudice.
Nello svolgimento delle sue funzioni e nell’ottica di rendere effettivo lo scambio di informazioni tra il debitore e il Tribunale in questa fase preventiva, l’Istituto di Ricerca ritiene che il Commissario possa anche accedere alle scritture contabili del debitore, sebbene la disciplina richieda che al ricorso contenente la domanda di concordato in bianco vadano allegati solamente i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori.
La nomina del Commissario giudiziale nei termini anzidetti dovrebbe quindi riuscire nell’intento auspicato, sia dal legislatore che dalla dottrina, di scoraggiare comportamenti abusivi dell’istituto consentendone l’utilizzo soltanto nelle situazioni effettivamente meritevoli.