Il ruolo del professionista nell’affitto d’azienda: le conseguenze penali
di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365affitto d’azienda, in riferimento ad una situazione di crisi, consente la continuazione dell’attività ed il mantenimento dei valori aziendali, elementi oltremodo utili nell’ottica di una futura liquidazione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è spesso interessata a tale istituto, soprattutto nell’ambito di pericolosi
usi distorti, per penalizzare tutte quelle situazioni in cui il fitto d’azienda, effettuato in prossimità dell’accesso ad una procedura concorsuale, in realtà ha perseguito finalità definibili quali “
distrattive” e per questo perseguibili in ambito penale.
ruolo del professionista ed il rischio, da non sottovalutare, che lo stesso sia coinvolto sul piano delle responsabilità quale fautore del piano evasivo/distrattivo, per aver egli in concreto consigliato il ricorso a tale strumento contrattuale.
sono di tipo proprio, ossia commessi solo dal soggetto, c.d.
Intraneus, che riveste una posizione qualificata (ad esempio, l’imprenditore o l’amministratore). Data però la complessità del sistema normativo in cui si opera, spesso per il compimento del meccanismo evasivo il soggetto
si avvale dell’ausilio di un professionista quale soggetto c.d.
Extraneus.
competenze professionali che consentono di essere “coordinatore e regista” del piano evasivo (tra le altre, la recente sentenza n. 23522 del 5 giugno 2014 è esplicita sul tema). In particolare, è indispensabile che sia il professionista ad indicare,
in concreto, la strada utile per porre in essere l’espediente illecito, conoscendone le motivazioni, le necessità e i risultati che si volevano raggiungere, non essendo sufficiente la sola illustrazione delle diverse ipotesi configurabili.
non può essere ritenuto responsabile qualora abbia
semplicemente indicato delle ipotesi alternative rispetto alla fattispecie da esaminare, illustrando al cliente le possibili conseguenze delle varie soluzioni e senza in alcun modo incentivare l’applicazione di una di esse. Se invece il suo ruolo
è determinante, concreto e attivo nella scelta perseguita, allora la responsabilità è implicita.
il concorso del commercialista, dell’avvocato o del consulente fiscale nei fatti di bancarotta ricorrerà in termini di concretezza quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell’imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli sui mezzi giuridici idonei a sottrarre beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui proposito criminoso”.
prova del contributo, sia materiale che morale, da parte del professionista alla realizzazione del reato. Ma se ciò è conclamato, nulla potrà evitare il suo coinvolgimento.
mantenere la disponibilità dei beni alla famiglia dell’imprenditore o della compagine societaria in odore di fallimento (sentenza n. 49642 del 2009), ovvero delle ipotesi di fitti con
canoni incongrui o addirittura privi di contropartita ed aventi la sola finalità di avvantaggiare i soci e penalizzare i creditori (sentenza n. 44891 del 2008).
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), non può che condurre a spiacevoli conseguenze.
Al che, se è lecito aiutare e assistere il cliente, ciò deve avvenire nei limiti della legalità e nel rispetto della deontologia professionale, apparendo del tutto autolesionista correre rilevanti rischi penali.