Il ruolo del revisore negli enti locali sui tempi di pagamento
di Manuela SodiniIn caso di inadempienza rispetto alle norme sulla tempestività dei pagamenti, gli Enti locali vanno incontro a un sistema di penalizzazioni che prevede:
- da un lato, la compressione della capacità di spesa per l’ente mediante lo stanziamento nella parte corrente del proprio bilancio di un accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC), come stabilito dai commi 859 (e successivi), L. 145/2018;
- dall’altro lato, una penalizzazione della retribuzione di risultato dei dirigenti e degli incaricati di elevata qualificazione, come previsto dall’articolo 4-bis, comma 2, D.L. 13/2023, che ha disposto l’integrazione fra il rispetto dei tempi di pagamento ed i sistemi di valutazione della performance; norma che, in base all’orientamento di Anci (Quaderno 49/2024), dovrebbe decorrere dall’anno 2024 e, dunque, l’eventuale decurtazione della performance sarà applicata con riferimento ai risultati valutati nell’anno 2025 a valere per l’anno 2024.
In proposito, sull’organo di revisione dell’ente locale gravano una serie di funzioni di controllo, tra cui:
- verificare l’attuazione delle disposizioni volte a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali; in caso di mancato rispetto degli indicatori finanziari, l’organo di revisione deve verificare che entro il 28 febbraio gli enti abbiano deliberato l’accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) nella parte corrente del proprio bilancio, tale obbligo è esteso anche ai casi di gestione provvisoria o esercizio provvisorio;
- verificare se gli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento sono stati raggiunti, considerando l’indicatore di ritardo annuale elaborato mediante la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC);
- verificare il corretto riconoscimento della retribuzione di risultato ai dirigenti/incaricati di elevata qualificazione, considerando le riduzioni previste nel sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, mentre è demandato agli organismi/nuclei di valutazione il controllo sulla retribuzione di risultato la cui erogazione deve essere subordinata al rispetto dei tempi di pagamento.
Ai sensi dell’articolo 1, commi 165 e 166, L. 266/2005, come ricorda il suddetto Quaderno dell’Anci (49/2024) dedicato al rispetto dei tempi di pagamento, gli organi di revisione si troveranno a illustrare le risultanze delle attività di verifica sul riconoscimento degli emolumenti in questione al personale dirigenziale interessato, nella relazione (c.d. questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto da trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
È evidente come il rispetto dei tempi di pagamento ripropone con forza il più ampio tema della vigilanza sugli equilibri di cassa dove un ruolo centrale è svolto dall’organo di revisione, a partire dalla verifica della corretta gestione della cassa e dell’attendibilità delle previsioni, al rispetto dell’obbligo previsto dall’articolo 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 (Tuel), che impone all’ente l’accertamento preventivo della compatibilità del programma dei pagamenti scaturenti dall’adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa, con i relativi stanziamenti di cassa.
Nelle recenti circolari del MEF/RGS n. 1, n. 15 e n. 17 pubblicate nel corso del 2024 e dedicate alla tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, gli organi di revisione degli enti locali possono trovare utili indicazioni per svolgere al meglio le proprie funzioni di vigilanza secondo un approccio proattivo.