Anche per il 2020 sono confermate le differenziazioni delle aliquote relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita Iva. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata per l’anno 2020 sono complessivamente fissate come segue.
Collaboratori e figure assimilate | Aliquota 2020 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23% |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Liberi professionisti | Aliquota 2020 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Le predette aliquote devono essere applicate facendo riferimento ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito pari a 103.055 euro.
Per quanto riguarda la modalità di determinazione dell’acconto, utilizzando il metodo storico, l’importo sarà pari all’80% del contributo dovuto calcolato sui redditi prodotti e dichiarati nel modello Redditi 2020, ricavabili:
- nel quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), al rigo RE 25 per la generalità dei lavoratori autonomi;
- nel quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate), al rigo RH17/RH18 col.1;
- nel quadro LM nel rigo LM6-LM9 col. 3 della sezione I per i soggetti che hanno adottato il regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell’articolo 27 D.L. 98/2011, ovvero al rigo LM34 col. 2 – LM37 col. 2 della sezione II per i contribuenti che hanno adottato il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54–89, L. 190/2014, sempre che sia stata barrata la casella “autonomo”.
L’acconto deve essere versato in due rate di pari importo entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, e quindi, per l’anno 2020, entro il 30 giugno 2020 o il 31 luglio 2020, con la maggiorazione dello 0,4%, ovvero entro il 20 luglio 2020 o il 20 agosto 2020 se si è usufruito della proroga prevista dal D.P.C.M. 27.06.2020per i soggetti in possesso dei requisiti previsti, mentre il secondo acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2020.
Resta ferma la possibilità per i contribuenti di determinare l’acconto dovuto con il metodo previsionale, nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito nel 2020 inferiore a quanto dichiarato nel 2019 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.
Non è ancora chiaro se possa essere applicata anche per il versamento del secondo acconto alla Gestione Separata Inps la proroga al 30.04.2021 prevista dal D.L. 104/2020 per i soggetti Isa in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente o dal D.L. 149/2020, sempre per i soggetti Isa, ma indipendentemente dalla diminuzione del fatturato se tali soggetti hanno domicilio fiscale/sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e operano nei settori economici individuati dall’Allegato 1 D.L. 137/2020 o dall’Allegato 2 D.L. 149/2020.
Esempio
Un contribuente, che esercita attività professionale di consulenza alle imprese, ha aperto la partita Iva il 1° gennaio 2019 ed è iscritto alla gestione separata Inps; ha conseguito nel 2019 un reddito netto pari ad euro 36.510. Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi doveva versare:
€ 36.510 x 25,72% = € 9.390,37 a titolo di saldo per l’anno 2019.
Dovrà versare anche gli acconti per il 2020 utilizzando come base di calcolo il reddito conseguito nel 2019 e le aliquote previste per l’anno 2020:
€ 36.510 x 25,72% = € 9.390,37
€ 9.390,37 x 80%= € 7.512,30.
Unitamente al saldo doveva essere versato il primo acconto pari ad € 3.756,15 (40% del contributo dovuto); entro il 30.11.2020 (salvo proroghe) il contribuente dovrà versare il secondo acconto pari ad € 3.756,15 (40% del contributo dovuto).
23 Novembre 2020 a 6:35
L’autore non ritiene che ai sensi del comma 4, articolo 18, della L. 241/97 siano prorogati anche i termini di versamento per gli acconti INPS (extraminimale, GS ecc)?