Il secondo acconto per l’anno 2020 dei contributi alla gestione Separata dell’Inps
di Luca MambrinEntro il prossimo 30 novembre i contribuenti iscritti alla Gestione separata dovranno effettuare il versamento della seconda rata dell’acconto per l’anno 2020 dei contributi previdenziali dovuti.
Per quanto riguarda le aliquote da applicare per la determinazione dell’acconto 2020, è necessario fare riferimento alla circolare Inps n. 12/2020.
Anche per il 2020 sono confermate le differenziazioni delle aliquote relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita Iva. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla gestione separata per l’anno 2020 sono complessivamente fissate come segue.
Collaboratori e figure assimilate | Aliquota 2020 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23% |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Liberi professionisti | Aliquota 2020 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Le predette aliquote devono essere applicate facendo riferimento ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito pari a 103.055 euro.
Per quanto riguarda la modalità di determinazione dell’acconto, utilizzando il metodo storico, l’importo sarà pari all’80% del contributo dovuto calcolato sui redditi prodotti e dichiarati nel modello Redditi 2020, ricavabili:
- nel quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), al rigo RE 25 per la generalità dei lavoratori autonomi;
- nel quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate), al rigo RH17/RH18 col.1;
- nel quadro LM nel rigo LM6-LM9 col. 3 della sezione I per i soggetti che hanno adottato il regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ai sensi dell’articolo 27 D.L. 98/2011, ovvero al rigo LM34 col. 2 – LM37 col. 2 della sezione II per i contribuenti che hanno adottato il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54–89, L. 190/2014, sempre che sia stata barrata la casella “autonomo”.
L’acconto deve essere versato in due rate di pari importo entro le scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, e quindi, per l’anno 2020, entro il 30 giugno 2020 o il 31 luglio 2020, con la maggiorazione dello 0,4%, ovvero entro il 20 luglio 2020 o il 20 agosto 2020 se si è usufruito della proroga prevista dal D.P.C.M. 27.06.2020 per i soggetti in possesso dei requisiti previsti, mentre il secondo acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2020.
Resta ferma la possibilità per i contribuenti di determinare l’acconto dovuto con il metodo previsionale, nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito nel 2020 inferiore a quanto dichiarato nel 2019 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.
Non è ancora chiaro se possa essere applicata anche per il versamento del secondo acconto alla Gestione Separata Inps la proroga al 30.04.2021 prevista dal D.L. 104/2020 per i soggetti Isa in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente o dal D.L. 149/2020, sempre per i soggetti Isa, ma indipendentemente dalla diminuzione del fatturato se tali soggetti hanno domicilio fiscale/sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e operano nei settori economici individuati dall’Allegato 1 D.L. 137/2020 o dall’Allegato 2 D.L. 149/2020.
Esempio
Un contribuente, che esercita attività professionale di consulenza alle imprese, ha aperto la partita Iva il 1° gennaio 2019 ed è iscritto alla gestione separata Inps; ha conseguito nel 2019 un reddito netto pari ad euro 36.510. Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi doveva versare:
€ 36.510 x 25,72% = € 9.390,37 a titolo di saldo per l’anno 2019.
Dovrà versare anche gli acconti per il 2020 utilizzando come base di calcolo il reddito conseguito nel 2019 e le aliquote previste per l’anno 2020:
€ 36.510 x 25,72% = € 9.390,37
€ 9.390,37 x 80%= € 7.512,30.
Unitamente al saldo doveva essere versato il primo acconto pari ad € 3.756,15 (40% del contributo dovuto); entro il 30.11.2020 (salvo proroghe) il contribuente dovrà versare il secondo acconto pari ad € 3.756,15 (40% del contributo dovuto).
23 Novembre 2020 a 6:35
L’autore non ritiene che ai sensi del comma 4, articolo 18, della L. 241/97 siano prorogati anche i termini di versamento per gli acconti INPS (extraminimale, GS ecc)?