Il secondo acconto per l’anno 2021 dei contributi alla Gestione Ivs
di Luca MambrinEntro il prossimo 30 novembre i contribuenti iscritti alla Gestione Ivs artigiani e commercianti dovranno effettuare il versamento della seconda rata dell’acconto per l’anno 2021 dei contributi previdenziali.
Per la determinazione degli importi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione Ivs, ovvero:
- titolari di imprese individuali artigiane;
- titolari di imprese individuali commerciali;
- soci di società artigiane e commerciali tenuti al versamento di contributi previdenziali,
sia per se stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa, quali familiari collaboratori e coadiuvanti, si dovrà far riferimento alle indicazioni fornite dalla circolare Inps n. 17/2021.
La circolare ha infatti stabilito che, per l’anno 2021:
- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.953 euro;
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965 euro;
- il massimale di 78.965 euro riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2021, a 103.055 euro;
- i contributi per la quota eccedente il reddito minimale di 15.953 euro annui sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per l’anno 2021 a 47.379 euro; per i redditi superiori a 47.379 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come disposto dall’articolo 3-ter L. 438/1992.
I redditi massimali e le aliquote contributive sono quindi riepilogati nella seguente tabella:
Soggetti | Reddito | Aliquota artigiani | Aliquota commercianti |
Titolari (qualunque età) e collaboratori di età superiore a 21 anni | fino ad euro 47.379 | 24% | 24,09% |
Da 47.379,01 fino ad euro 78.965* | 25% | 25,09% | |
collaboratori di età inferiore a 21 anni | fino ad euro 47.379 | 22,35% | 22,44% |
Da 47.379,01 fino ad euro 78.965* | 23,35% | 23,44% |
* Per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il reddito massimale è aumentato fino ad euro 103.055.
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2020, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti.
Per l’imprenditore individuale (o il socio di una società di persone) iscritto alle gestioni degli artigiani o dei commercianti che è anche socio di Srl si segnala il recepimento da parte dell’Inps del nuovo orientamento giurisprudenziale.
Nella circolare Inps n. 84/2021 sono state infatti recepite le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l’orientamento recente della Corte di Cassazione (sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
Pertanto gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, qualificati tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis D.L. 384/1992, e non concorrono alla determinazione della base imponibile previdenziale.
Restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell’attività lavorativa all’interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.
Per i titolari di impresa individuale in contabilità ordinaria il rigo da considerare per il calcolo dell’acconto è il rigo RF101 del Modello Redditi 2021, mentre gli imprenditori in contabilità semplificata dovranno far riferimento al reddito indicato al rigo RG36.
I soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari (i cui contributi sono versati dal titolare) e i soci di società trasparenti che dichiarano i redditi nel quadro RH per il calcolo dell’acconto contributivo dovuto dovranno fare riferimento al rigo RH14, mentre per i soggetti che hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è quello dichiarato nel quadro LM, al rigo LM6 (reddito lordo o perdita) a cui va sottratto l’importo di cui al rigo LM9 col. 3 (perdite pregresse), avendo però barrato la a casella “Impresa” o “Impresa familiare”. Per i contribuenti in regime forfetario il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è invece quello dichiarato nel quadro LM al rigo LM34 col. 1 (al quale va sottratto l’importo di cui al rigo LM37 col. 1).
Per i soggetti forfetari che hanno optato per il regime contributivo agevolato i contributi vanno ridotti del 35%.
Per quanto riguarda gli imprenditori individuali e soci di società si dovrà far riferimento, per il calcolo del contributo, alla seguente formula:
RF63 – (RF98 + RF100, col.1 + col. 2 + col.3) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1 + col. 2, + col. 3)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3, 5 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1 – RH12 col. 2 – RH12 col. 3] + RS37 colonna 15.
Esempio:
Un contribuente imprenditore individuale, iscritto alla gestione commercianti, ha conseguito nel 2020 un reddito pari ad euro 40.000. Il contribuente dovrà versare, oltre al saldo 2020, anche gli acconti per il 2021 così determinati con applicazione del metodo storico:
- 40.000 – 15.953 (reddito minimale previsto per il 2021) = 24.047 euro (reddito imponibile eccedente il minimale per calcolo degli acconti);
- 24.047*24,09%= 5.792,92 euro (totale dell’acconto dovuto);
- I° acconto 2021: 2.896,46 euro versato entro il termine per il pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche;
- II acconto 2021: 2.896,46 euro da versare entro il 30 novembre 2021.
Per quanto riguarda i metodi di determinazione degli acconti 2021 anche per i contributi previdenziali il contribuente può alternativamente (e per singola imposta) utilizzare il metodo storico, e quindi determinare l’acconto sulla base delle risultanze del modello Redditi 2021, come sopra descritte, ovvero utilizzare il metodo previsionale presumendo di conseguire un reddito nel 2021 inferiore a quanto dichiarato nel 2020 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.