a) la persona raggiunta dalla misura cautelare reale deve essere indagata per uno dei reati per i quali è consentita la confisca per equivalente;
b) nella relativa sfera giuridico-patrimoniale non sia rinvenuta, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o il profitto del reato per cui si procede, ma di cui sia certa l’esistenza;
c) i beni da sequestrare non devono appartenere a persona estranea al reato.
Ciò premesso, in ordine ai presupposti richiesti per procedere nell’ambito del diritto penale- tributario al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, una questione che normalmente si pone in ordine alla sorte della misura cautelare è quella relativa alla possibile incidenza dell’intervenuto pagamento delle imposte (ovvero dell’annullamento della pretesa tributaria) dopo la commissione del reato e del sequestro preventivo ma prima della confisca all’esito del processo penale.
Al riguardo occorre evidenziare che ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 74/2000 il pagamento del debito tributario può costituire una causa di non punibilità per i reati tributari in presenza di determinate condizioni: per i reati di omesso versamento di ritenute (articolo 10-bis) o di Iva (articolo 10-ter) e di indebita compensazione (articolo 10-quater), nonché del reato di dichiarazione infedele (articolo 4) e quello di omessa dichiarazione (articolo 5) – cui vanno aggiunti secondo la novità introdotta dall’articolo 39 del D.L. 124/2019 anche i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (articolo 2) e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) – il pagamento del debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni può integrare una causa di non punibilità.
Nello specifico, la non punibilità dei reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater è subordinata all’integrale pagamento, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, degli importi dovuti ed il pagamento può avvenire anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie o del ravvedimento operoso. Peri delitti di cui all’articolo 2, 3, 4 e 5 la causa di non punibilità richiede il pagamento integrale del debito tributario, ma l’unica modalità di estinzione del debito tributario è il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Con riferimento all’ipotesi di annullamento della pretesa erariale da parte di Giudice tributario e di successivo provvedimento di sgravio disposto dall’Amministrazione Finanziaria e degli effetti di tali provvedimenti sull’efficacia del sequestro preventivo disposto nel collegato procedimento penale, si deve evidenziare che la Corte di Cassazione, pur dando atto della separatezza dei procedimenti penale e di accertamento tributario, ha chiarito più volte (si vedano le sentenze n. 19994/2017, n. 39187/2015 e da ultimo n. 2299/2019) che “il profitto confiscabile anche per equivalente … va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di sgravio da parte dell’Amministrazione finanziaria”.