Il sequestro preventivo di beni conferiti in fondo patrimoniale
di Luigi FerrajoliCon l’ultima pronuncia in tema di segregazione del patrimonio e responsabilità penale, la Corte di Cassazione ha statuito che è legittimo il sequestro preventivo dei beni dell’imprenditore, che non ha versato l’IVA dichiarata, anche se erano già stati conferiti in fondo patrimoniale.
Nella sentenza n. 19099 del 03/05/2013 è esaminato il caso di un imprenditore che ha impugnato avanti alla Cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente di un immobile in relazione al reato di cui all’art. 10 ter D.Lgs. 74/2000 che, si rammenta, punisce chiunque, nei limiti previsti dall’articolo 10-bis della medesima norma, non versi l’IVA in base alla dichiarazione annuale entro il termine di versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.
In particolare, il ricorrente ha dedotto l’errata interpretazione circa il sequestro bene nonostante l’avvenuto conferimento in un fondo patrimoniale, richiamando la pronuncia della medesima Suprema Corte (sentenza n. 18527 del 03/02/2011) secondo cui, ai fini della operatività del sequestro preventivo, è necessaria l’effettiva disponibilità del bene in capo all’indagato; il coniuge sarebbe invece privo della disponibilità dei beni, oggetto del fondo patrimoniale, quand’anche ne sia l’unico proprietario.
E’ inoltre censurato l’orientamento di legittimità che ha ritenuto estranei alle esigenze di tipo pubblicistico e sanzionatorio i limiti di sequestrabilità e pignorabilità stabiliti dalle leggi civili; infine ha richiamato la giurisprudenza che ha riconosciuto l’assenza di disponibilità dei beni conferiti, nel caso del trust, perché costituenti patrimonio separato rispetto a quello del proprietario (Corte di Cassazione, sentenza n. 13276 del 24/01/2011).
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo rilevando che il difetto di disponibilità non può essere dedotto dalla sola circostanza dell’avvenuto conferimento dei beni in fondo patrimoniale, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il sequestro preventivo può riguardare anche i beni costituenti il fondo patrimoniale familiare di cui all’art. 167 Codice Civile, in quanto appartenenti al soggetto che ve li ha conferiti.
Secondo la Cassazione, inoltre, non può rinvenirsi alcuna incompatibilità tra sequestro preventivo e i regimi di particolare favore, assicurati dalle leggi civili a taluni beni in ragione della loro natura o destinazione, in quanto le norme civilistiche che definiscono la natura di taluni cespiti patrimoniali (artt. 169 e 1881 Codice Civile), ovvero disciplinano l’esecuzione coattiva civile (artt. 543 e 545 Codice di Procedura Civile) riguardano esclusivamente la definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili, senza toccare la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo.
A parere della Suprema Corte, proprio la struttura e la finalità del sequestro preventivo rendono evidente e non equivocabile la differenza con le fattispecie civilistiche, tanto cautelari che espropriative: il sequestro preventivo non presuppone infatti alcuna responsabilità civile ed è anzi indipendente dall’effettiva causazione di un danno quantificabile; non prelude ad alcuna espropriazione, ma ad un provvedimento sanzionatorio, qual è la confisca, che prescinde dal danno e considera solo l’esistenza di un particolare rapporto di strumentante o di derivazione tra la cosa e il reato.
Ed inoltre secondo la Cassazione non è legittimo il richiamo ai precedenti giurisprudenziali in tema di sequestro conservativo disposto nel processo penale, essendo tale misura posta a presidio della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità per obbligazioni di natura civilistica (risarcimento in favore della parte civile) o la cui realizzazione coattiva è strutturata sul modello dell’espropriazione forzata (spese processuali e pene pecuniarie).
La legittimità del sequestro non viene esclusa neppure dal fatto che lo stesso sia finalizzato alla confisca per equivalente, poiché l’assenza di nesso pertinenziale tra il reato commesso e i beni confiscabili non cambierebbe la natura sanzionatoria della confisca, che colpisce il reo in quanto la giustificazione dell’intervento penale, con il simultaneo travolgimento dei vincoli civilistici, risiede unicamente nell’appartenenza del bene sequestrato al patrimonio del reo.
La Cassazione esclude inoltre ogni richiamo alla disciplina del trust: i due istituti differiscono infatti su un presupposto essenziale, in quanto nel trust il disponente perde la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive, mentre tale effetto non si verifica per il fondo patrimoniale.