28 Luglio 2022

Il servizio di ricarica dell’autovettura elettrica ai dipendenti non è tassato

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, Tuir, è costituito da tutte le somme ed i valori in genere percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro subordinato.

Questa definizione particolarmente ampia, improntata al principio di omnicomprensività, comporta l’inclusione nel concetto di reddito di lavoro dipendente anche di tutte quelle somme e valori che, seppur prive di sinallagma con la prestazione lavorativa e non erogate direttamente dal datore di lavoro, siano comunque riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato (a titolo di esempio: l’indennità sostitutiva delle ferie, l’indennità di malattia e maternità).

Viceversa, sono da considerarsi escluse dal rapporto sinallagmatico le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente.

L’Amministrazione finanziaria, in più occasioni (circolare ministeriale 326/1997, risoluzione 178/E/2003 e risoluzione 357/E/2007, risposta ad istanza di interpello 314/2021), ha precisato che:

  • non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro;
  • il rimborso delle piccole spese ordinarie, ad esempio, quelle sostenute per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc..;
  • le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non sono da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l’attività lavorativa;
  • se il rimborso spese erogato al dipendente che presta la propria opera in smart working si basa su parametri diretti ad individuare i costi risparmiati dal datore, la quota di costi rimborsati al dipendente si può considerare riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e quindi non tassata in capo al dipendente.

Circa la modalità di determinazione dell’ammontare della spesa rimborsata, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 74/E/2017 ha chiarito che, qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Tuttavia, non tutte le somme e i valori percepiti nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente sono imponibili; infatti, il comma 2 dell’articolo 51 Tuir contiene un elenco di fattispecie non assoggettate a tassazione.

In particolare, la lettera f) della disposizione precedentemente richiamata esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti” per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

In relazione all’ambito di operatività della disposizione sopra citata, l’Amministrazione finanziaria (risoluzione 34/E/2004, circolare 28/E/2016, risoluzione 55/E/2020) ha chiarito che affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
  • le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
  • le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto ex articolo 100, comma 1, Tuir.

Le opere e i servizi contemplati dalla norma possono essere messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio.

In questo contesto l’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta ad istanza d’interpello n. 329/2022, ha recentemente chiarito che il servizio di ricarica dell’auto elettrica che un datore di lavoro intende offrire ai propri dipendenti rappresenta una fattispecie esclusa da imposizione ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. f), Tuir, in considerazione del fatto che tale iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di interventi posti in essere dal datore di lavoro finalizzati a informare e sensibilizzare i vari interlocutori “su importanti temi legati alla cultura della sostenibilità: dall’educazione ambientale, al consumo responsabile, alla promozione della sicurezza e della salute”.