10 Luglio 2024

Il silenzio all’istanza di autotutela obbligatoria è impugnabile trascorsi 90 giorni

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Le modifiche recate dal D.Lgs. 219/2023 all’istituto dell’autotutela ne hanno cambiato radicalmente il volto. In pratica, il legislatore delegato, al di là dell’introduzione dell’autotutela facoltativa – normata dall’articolo 10-quinquies, L. 212/2000 (casi aperti, in presenza di una generale illegittimità o infondatezza dell’atto o dell’imposizione) – ha previsto l’autotutela obbligatoria, disciplinata dallarticolo 10-quater, comma 1, L. 212/2000, esercitabile nei casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione espressamente previsti:

  • errore di persona;
  • errore di calcolo;
  • errore sull’individuazione del tributo;
  • errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria;
  • errore sul presupposto d’imposta;
  • mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti, a pena di decadenza.

Rispetto alle ipotesi delineate nel D.M. 37/1997, alcune di queste sono state escluse: evidente errore logico; doppia imposizione; sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regime agevolati, precedentemente negati.

Il comma 2, dell’articolo 10-quater, L. 212/2000, prevede che l’Amministrazione finanziaria non procede all’autotutela, nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato ad essa favorevole, ovvero in caso di atti definitivi, decorso un anno dalla mancata impugnazione (mentre l’articolo 10-quinquies, L. 212/2000, riconosce all’Amministrazione finanziaria il potere di procedere in autotutela, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione).

Ricordiamo che il comma 3, del nuovo articolo 10-quater, L. 212/2000, circoscrive l’ambito della responsabilità dell’Amministrazione finanziaria nelle valutazioni prese ai fini dell’applicazione della norma introdotta, prevedendo che, con riguardo alle valutazioni di fatto operate, in caso di avvenuto esercizio dell’autotutela, la responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, L. 20/1994, in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, è limitata alle ipotesi di dolo (si ricorda che, invece, il citato articolo 1, comma 1, L. 20/1994, stabilisce che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di contabilità pubblica, è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali).

In questo contesto di diritto, occorre rilevare che, nell’ambito del D.Lgs. 220/2023 (di riforma del contenzioso tributario), all’articolo 19, D.Lgs. 546/1992, è stata aggiunta, per quel che interessa in questa sede, la lettera g-bis), per cui il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater, L. 212/2000 (per i casi di autotutela obbligatoria).

Inoltre, lo stesso D.Lgs. 220/2023 è intervenuto sull’articolo 21, D.Lgs. 546/1992 – che disciplina i termini per la proposizione del ricorso – secondo cui il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all’articolo 19, comma 1, lettere g) -bis, D.Lgs. 546/1992, può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta. Dette norme trovano applicazione per i ricorsi notificati a far data dal 5.1.2024.

Pertanto, una volta presentata l’istanza di autotutela, per una delle ipotesi considerate obbligatorie dal legislatore, in caso di silenzio, il ricorso può essere proposto solo dopo il 90 giorno dalla presentazione dell’istanza, che di fatto vale come silenzio rifiuto.