5 Agosto 2020

Il Superbonus 110%

di Massimo Ravagnani – Gruppo Finservice
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Il Superbonus al 110% è in assoluto uno dei punti più attesi e chiacchierati del Decreto Rilancio recentemente approvato.

La misura prevede l’incremento al 110%, appunto, dell’aliquota di detrazione per alcune tipologie di spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il principio di fondo è quello di individuare alcuni interventi principali che possono beneficiare dell’agevolazione, che siano anche trainanti per altri lavori che possano raggiungere lo stesso beneficio.

Non meno significativo è il fatto che si possa far valere il bonus, non solo come tradizionale detrazione d’imposta, ma anche con la cessione del credito e quindi come sconto in fattura.

Il recupero avviene in 5 anni, rispetto ai 10 previsti per le agevolazioni già in essere.

La detrazione spetta:

  • a persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o professionali
  • ai condomini (anche con unità immobiliari occupate da uffici o negozi)
  • a Istituti autonomi case popolari, per le abitazioni già assegnate
  • ad Associazioni onlus iscritte nell’apposito registro
  • ad Associazioni e società sportive dilettantistiche
  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa

I soggetti devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori (uso usufrutto, locazione ecc.)  il proprietario a seguito di un titolo d’uso o usufrutto; il detentore sulla base di un titolo di locazione, anche finanziaria.

Vengono individuati tre tipi di interventi energetici trainanti per l’agevolazione Ecobonus:

  1. l’isolamento termico delle superfici opache (cosiddetto cappotto) che interessi più del 25% dell’involucro dell’edificio
  2. interventi su parti comuni degli edifici che prevedano la sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con impianti di climatizzazione e la fornitura di acqua calda, a condensazione o a pompa di calore
  3. interventi di sostituzione di impianti esistenti, come descritti nel punto 2, che vengano svolti su edifici unifamiliari o su unità incluse in edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti con accesso autonomo.

L’intervento energetico deve garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o comunque, quando questo non sia possibile, il raggiungimento della classe più alta, da dimostrare mediante l’APE, attestato di prestazione energetica.

Ci sono, poi, interventi antisismici principali che permetto l’accesso al Superbonus del 110%, ex articolo 16 D.L. 63/2013:

  1. interventi con riduzione di una o due classi di rischio, anche per parti comuni di condomini
  2. fabbricati demoliti e poi ricostruiti da imprese edili entro 18 mesi

Questi sono gli interventi trainanti, nel senso che permetto di estendere la detrazione a tutta una serie di interventi già previsti dall’articolo 14 del D.L. 63/2013 convertito dalla Legge 90/2013.

Per esempio: sostituzione di infissi, installazione di sistemi evoluti di termoregolazione con controllo da remoto, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, l’installazione di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti.

In presenza di uno degli interventi trainanti delle due classi Ecobonus e Sisma bonus, viene agevolata anche l’installazione di impianti fotovoltaici (limite di spesa 48.000€ e comunque 2.400€ al kW) ed anche i sistemi di accumulo (limite di spesa di 1.000€ per ogni kW di capacità di accumulo). L’agevolazione sul fotovoltaico non è cumulabile con altre agevolazioni ed è subordinata alla cessione in favore del GSE.

Si ricorda che il beneficio di questi interventi secondari viene sì trainato al 110%, ma il recupero nel tempo è quello indicato norma originaria.

Uno degli aspetti più importanti è sicuramente la cessione del credito prevista dall’articolo 121. La detrazione può essere trasformata direttamente in uno sconto in fattura applicato dal fornitore, ovviamente sino al limite massimo del corrispettivo dovuto. Il fornitore ne potrà usufruire come credito d’imposta oppure cederlo ad altri soggetti (comprese banche e intermediari finanziari).

Questa possibilità vale per tutti gli interventi già previsti nella normativa esistente e non solo per Ecobonus e Sismabonus. In questi ultimi casi, tuttavia, è necessario il visto di conformità dato da un soggetto abilitato alla trasmissione della dichiarazione dei redditi, che verifica la congruità delle spese rispetto agli interventi e anche quando previsto la presenza delle asseverazioni rilasciate da tecnici abilitati.

È possibile che le asseverazioni possano seguire degli stati di avanzamento (non più di due). Dovrà anche essere verificata la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

La modalità per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, è soggetta a provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Per maggiori informazioni potete contattarci al nostro numero 0376.369711 oppure alla mail divisionenergia@gruppofinservice.com