Il tax credit per la vendita al dettaglio di giornali e periodici
di Gennaro NapolitanoCon l’obiettivo di sostenere il settore della vendita al dettaglio di giornali e periodi, la Legge di bilancio per il 2019 ha introdotto una nuova fattispecie di credito d’imposta (articolo 1, commi 806–809, L. 145/2018).
In particolare, destinatari dell’agevolazione sono gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Per espressa previsione normativa, il bonus ha una durata temporalmente circoscritta: il tax credit, infatti, è riconosciuto per il 2019 e il 2020 (nel limite di spesa di 13 milioni di euro per il primo anno e di 17 milioni di euro per il secondo).
AI fini della sua concreta determinazione, il credito d’imposta, stabilito nella misura massima di 2.000 euro, deve essere parametrato agli importi che gli esercenti interessati pagano a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione sostenute o ad altre spese che saranno individuate con un successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.
Lo stesso decreto, peraltro, sarà chiamato a dettare le disposizioni applicative dell’agevolazione anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa previsti dal legislatore.
Sotto il profilo soggettivo, è previsto, inoltre, che il credito d’imposta si estenda anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi a condizione, però, che la stessa attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nell’ambito del comune di riferimento.
Per l’individuazione di tali soggetti, la Legge di bilancio per il 2019 rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 170/2001, recante disposizioni in materia di “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”.
In particolare, la disposizione richiamata è quella contenuta nell’articolo 2, comma 3, secondo la quale possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:
- le rivendite di generi di monopolio
- le rivendite di carburanti e di oli minerali
- i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie
- le strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lett. e), f) e g), D.Lgs. 114/1998 (recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio), con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 metri quadrati
- gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 metri quadrati
- gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
Il credito d’imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997), utilizzando il modello di versamento F24.
Il legislatore, inoltre, precisa che la fruizione del tax credit deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito, in ambito sovranazionale, dalla disciplina del diritto dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Più precisamente, il comma 807 stabilisce che gli esercizi individuati come destinatari dell’agevolazione possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti indicati da Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Il credito d’imposta in esame ricalca l’analoga agevolazione introdotta dalla Legge di bilancio per il 2018 a favore delle librerie (articolo 1, commi 319–321, L. 205/2017).
Anche in tal caso, infatti, è stato previsto il riconoscimento, a partire dal 2018, di un credito d’imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1.
Analogamente, il “tax credit librerie” è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese (ad esempio, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione di suolo pubblico, spese per mutuo – cfr. D.M. 23.04.2018), anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.
Quanto ai limiti previsti dal legislatore, il credito d’imposta librerie è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.