24 Giugno 2024

Il termine di 60 giorni previsto per le osservazioni a seguito dello schema di atto sembra non godere della sospensione feriale

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 6-bis, L. 212/2000, fatti salvi casi in non sussiste il diritto al contradditorio (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24.4.2024, nonché’ per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione), tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Di conseguenza, per consentire il contradditorio, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Evidenziamo che l’articolo 7-bis, inserito in sede di conversione in legge del D.L. 39/2024, ha ritenuto che il comma 1, dell’articolo 6-bis, L. 212/2000, si applichi esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa preveda specifiche forme di interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti. Inoltre, il comma 2, dello stesso articolo 6-bis, L. 212/2000, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio, da individuare con decreto del MEF, rientrano, altresì, quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione reputi di non accogliere.

L’atto non è adottato prima della scadenza del termine fissato dall’Ufficio. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120° giorno successivo.

Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000, reca, oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è, in ogni caso, contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica, ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo.

Tuttavia, il termine assegnato al contribuente – non inferiore a 60 giorni – per consentirgli eventuali controdeduzioni, non sembra essere soggetto alla sospensione feriale di cui all’articolo 16, D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, in L. 162/2014; norma che, intervenendo sull’articolo 1, L. 742/1969 (che, per ius receptum, si applica anche al rito tributario), ha ridotto la pausa estiva, che continua ad avere inizio il 1° agosto ma cessa il 31 dello stesso mese, e non più il 15 settembre).

Pertanto, se durante questi 31 giorni, tutte le scadenze processuali si interrompono e, nel caso in cui la decorrenza del termine abbia avuto inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal legislatore per il compimento dell’adempimento (presentazione del ricorso, deposito di atti, etc.) riprenderà a decorrere alla fine del periodo di sospensione, con ciò determinandosi una parentesi temporale, ciò non sembra incidere sul contraddittorio da schema di atto.

Rileviamo che il comma 2-bis, dell’articolo 6, D.Lgs. 218/1997, consente al contribuente – per gli atti per i quali si applica il contraddittorio preventivo – di presentare istanza di accertamento con adesione, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto. Così come il contribuente può presentare istanza di adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, preceduto dallo schema di atto. In questo caso, il termine di impugnazione è sospeso per 30 giorni.

Alla luce di ciò – in attesa di chiarimenti ufficiali – sembra possibile ritenere che, solo una volta presentata l’istanza di accertamento con adesione, il contribuente possa invece godere della sospensione dei termini feriali (articolo 7-quater, comma 18, introdotto in sede di conversione del D.L. 193/2016, secondo cui “i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”).