24 Giugno 2024

Il termine di 60 giorni previsto per le osservazioni a seguito dello schema di atto sembra non godere della sospensione feriale

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 6-bis, L. 212/2000, fatti salvi casi in non sussiste il diritto al contradditorio (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24.4.2024, nonché’ per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione), tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Di conseguenza, per consentire il contradditorio, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

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