Il termine di costituzione decorre dalla ricezione dell’atto
di Luigi FerrajoliNel processo tributario le notificazioni sono eseguite secondo quanto previsto dagli articoli 137 e ss. c.p.c., col ministero dell’ufficiale giudiziario o di altro soggetto equiparato, quali il messo comunale e il messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, nonché l’avvocato autorizzato dall’ordine forense di appartenenza; l’articolo 17 D.Lgs. 546/1992 prevede inoltre espressamente che “le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto di costituzione in giudizio…”.
Dunque, per le notifiche col ministero di agente notificatore la disciplina dettata per il processo tributario non si discosta affatto da quella ordinariamente prevista per il processo civile di cognizione.
Non solo. La notificazione del ricorso introduttivo e dell’appello può essere sia effettuata all’amministrazione finanziaria e all’ente locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, oppure con la procedura di spedizione diretta in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, D.Lgs. 546/1992.
In questo caso il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deve depositare, nella segreteria della commissione tributaria, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto dalla controparte (articolo 16, comma 5, D.Lgs. 546/1992).
Ciò posto, il termine di costituzione per il ricorrente in seguito alla notifica a mezzo del servizio postale del ricorso in appello decorre non dalla data della spedizione diretta dell’atto, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario.
Ciò è stato confermato dall’ordinanza n. 26685 emessa dalla Corte di Cassazione in data 22.10.2018.
Nel caso di specie, la società contribuente aveva proposto ricorso avverso un avviso di accertamento relativo all’Iva; la CTP aveva accolto il ricorso con sentenza confermata dalla CTR che aveva ritenuto l’appello inammissibile, non avendo l’appellante fornito la prova della notifica del ricorso.
L’Ufficio decideva di procedere avanti alla Suprema Corte, rilevando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 53 e articolo 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992 nonché dell’articolo 156 c.p.c..
Nello specifico, secondo l’Ente impositore, il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non sarebbe vincolato alla data di spedizione del ricorso, ma a quello della sua ricezione da parte del destinatario, sicché il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del ricorso, tale da giustificare una declatoria di inammissibilità, essendo stato tempestivamente prodotto l’avviso di ricevimento del plico.
Il Giudice di legittimità, con la richiamata ordinanza n. 26685/2018, ha accolto il ricorso proposto dall’Ufficio.
In particolare la Cassazione ha ribadito un principio giurisprudenziale già sancito in precedenza dalle Sezioni Unite, secondo cui : “a) il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione); b) non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza” (Cass. civ., n. 13452 e 13453/2017).
Nel caso di specie nell’atto di appello proposto dall’Ufficio erano state riportate le fotocopie dell’avviso di ricevimento sottoscritto dal domiciliatario della società contribuente, con il timbro postale e la data, unitamente all’attestazione della segreteria della CTR adita che aveva confermato l’allegazione di tale avviso all’atto introduttivo.
Alla luce di ciò la Corte, ritenendo la decisione della CTR non conforme ai principi di diritto summenzionati, ha accolto il ricorso dell’Agenzia.