6 Maggio 2015

Il termine per l’ammissione al 5 per mille 2015 scade il 7 maggio

di Carmen MusuracaGuido Martinelli
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Ancora poche ore di tempo per i soggetti interessati al riparto della quota del 5 per mille 2015 relativo ai redditi Irpef 2014 per la presentazione in via telematica delle domande di ammissione al beneficio.

La Legge di stabilità 2015, la n. 190/2014, art. 1, comma 154, infatti, nel confermare l’applicabilità delle disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef “relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente” ha sia stabilizzato in maniera permanente questa forma di finanziamento ai settori di rilevanza sociale ma ha anche lasciato invariate, rispetto a quanto stabilito con la legge 22 maggio 2010, n. 73, le finalità e le tipologie di soggetti beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle somme attribuite.

In ragione di ciò, pertanto, come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E/2015, le varie scadenze “rimangono sempre valide e sono rideterminate nell’anno con riferimento a ciascun esercizio finanziario” e rimangono, dunque, invariati il giorno e il mese di tutti i termini fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2010, mentre viene aggiornato l’anno con riferimento a ciascun esercizio finanziario.

Entro la giornata di domani 7 maggio, dunque, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate la domanda di iscrizione nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio.

La domanda va trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

Entro il 30 giugno 2015 sarà necessario inviare anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione.

Per facilitare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica di iscrizione consente di stampare un modello di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione.

Per gli enti che non dovessero provvedere entro le scadenze ricordate agli adempimenti di cui sopra, rimane comunque ferma la possibilità prevista dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, di procedere entro il 30 settembre alla regolarizzazione della propria posizione ai fini dell’ammissione al riparto.

Gli enti che fossero interessati, infatti, hanno ancora la possibilità di sanare la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva che non sia stata regolarmente presentata entro i termini previsti o la dichiarazione sostitutiva alla quale non sia stata allegata copia del documento di identità del rappresentante legale.

Per la regolarizzazione è necessario essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione ed eseguire l’adempimento, versando una sanzione di 258 euro. La sanzione deve essere versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115, ed è esclusa la possibilità di compensarne l’importo.

L’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito istituzionale tutti gli elenchi relativi al contributo del cinque per mille, anche quelli gestiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal Ministero della Salute, dal CONI e dal Ministero dell’Interno.

Si rammenta, infine, che la Legge di Stabilità 2015, nello stabilizzare il beneficio in esame confermandone i presupposti fondamentali, ha però introdotto una novità in materia di rendicontazione e recupero delle somme attribuite.

In particolare la norma, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, prevede l’emanazione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri che definirà proprio “le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi”. Ad oggi non ancora emanato.

 

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