Il termine per l’opposizione dei creditori allunga la fusione
di Ennio VialLa fusione delle società è disciplinata dagli articoli 2501 e ss. cod. civ.. Come noto, essa si sostanzia in tre fasi: la formazione del progetto di fusione, a cura dell’organo amministrativo, la delibera di fusione, da parte dell’assemblea dei soci e l’atto di fusione.
Si ricorda che il progetto di fusione deve essere pubblicato nel Registro delle imprese e depositato presso la sede sociale nei 30 giorni che precedono la delibera di fusione, insieme alla situazione patrimoniale, alla relazione dell’organo amministrativo ed alla relazione degli esperti.
Il termine dei 30 giorni, tuttavia, è posto nell’esclusivo interesse dei soci al fine di consentire loro di disporre del tempo necessario per acquisire tutte le informazioni necessarie per un voto consapevole. Trattandosi di un termine posto ad esclusiva tutela dei soci, l’articolo 2501-ter, comma 4, cod. civ. consente loro di derogarvi, qualora unanimemente d’accordo.
Conclusasi la fase preparatoria, la fusione deve essere deliberata da tutte le società che vi partecipano mediante l’approvazione del relativo progetto.
Le delibere di fusione delle singole società devono essere depositate per l’iscrizione nel registro delle imprese e la data di iscrizione risulta essere importante ai fini della normativa in materia di opposizione dei creditori.
Infatti, l’articolo 2503 cod. civ. dispone che l’operazione di fusione può essere attuata solo dopo che siano decorsi sessanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell’ultima delibera delle società che partecipano all’operazione.
Si tratta di un termine posto a tutela esclusiva dei creditori e, pertanto, generalmente “incomprimibile”, salvo la riduzione a trenta giorni prevista dall’articolo 2505-quater cod. civ. nel caso in cui non siano coinvolte società con azioni.
Esso, infatti, può essere derogato solo nei casi in cui sussista il consenso di tutti i creditori anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o si proceda con il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
Il termine può essere, altresì, derogato anche nel caso in cui siano depositate delle somme corrispondenti ai debiti verso i predetti creditori presso una banca.
Infine, il termine è derogato quando la relazione degli esperti prevista dall’articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione, la quale asseveri, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Quest’ultima ipotesi derogatoria ha, nella pratica, scarso rilievo atteso che l’articolo 2501-sexies, comma 8, cod. civ. prevede che, quand’anche la relazione fosse richiesta dal codice, i soci con consenso unanime possono rinunciare alla suddetta relazione.
Spesso nella pratica accade che, prima di procedere all’atto di fusione, i notai richiedano alle parti il rilascio, da parte del Tribunale competente, del certificato di mancata opposizione.
Si evidenzia, infine, che per converso, l’articolo 2445, comma 4, cod. civ. prevede che “Il tribunale quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione”.