17 Luglio 2024

Il trapasso dell’avviamento trova soluzione nel conferimento, ma non nella donazione e successione mortis causa dell’azienda

di Luciano Sorgato
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 18, D.Lgs. approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 30.4.2024 risolve la controversia relativa al trapasso, in sede di conferimento di azienda, dell’avviamento iscritto nel bilancio della conferente (in raccordo con una precedente vicenda acquisitiva dell’azienda), inserendo al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 176, Tuir, dopo le parole “dell’azienda stessa”, le parole “compreso il valore dell’avviamento”. Con tale aggiunta di scrittura normativa, viene interrotta l’ostruzione che l’Agenzia delle entrate, a far tempo dal 2010, prospetta, in ordine al trasferimento dell’avviamento unitamente all’azienda conferita (circolare n. 8/E/2010; risposta a interpello n. 429/2021; risposta a interpello n. 893/2021, circolare n. 6/E/2022). Per l’Amministrazione finanziaria il valore dell’avviamento non può costituire oggetto di trasferimento, ma solo stornato dal bilancio del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla dismissione del compendio aziendale, cui esso si raccorda come prerogativa qualitativa del medesimo.

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